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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17429/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi all’esito di una verifica fiscale per l’anno d’imposta 2015 nei confronti di una società di diritto spagnolo con stabile organizzazione in Italia. L’Ufficio contestava, da un lato, l’indebita detrazione IVA su beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’ambito di attività svolte con contabilità separate; dall’altro, la deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi infragruppo ritenuti non deducibili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte: respinta la doglianza IVA, annullata invece la ripresa su IRES e IRAP. In appello la CGT di secondo grado ha respinto sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della società. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione dell’art. 36 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 19 e 19-bis dello stesso decreto: sostiene che, avendo optato per la contabilità separata e avendo già usato il criterio del pro-rata generale per i costi promiscui, la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere tale criterio e nell’avallare un diverso metodo proporzionale fondato sul peso della componente finanziaria/degli interessi attivi, senza verificare se fosse in concreto possibile imputare specificamente i costi e senza considerare che, in mancanza di criteri specifici adeguati, il volume d’affari sarebbe il parametro ordinario. L’Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale, ha censurato invece la conferma dell’annullamento della ripresa IRES e IRAP relativa a servizi infragruppo, deducendo violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR e dell’art. 2697 c.c.: secondo l’Ufficio, la contribuente non aveva dimostrato che i corrispettivi addebitati dalla casa madre alla stabile organizzazione fossero a valori normali di mercato, mentre la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo troppo generico la documentazione prodotta, senza compiere la necessaria verifica sui prezzi di libera concorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul primo ha ritenuto fondata la censura della contribuente, richiamando la giurisprudenza unionale e di legittimità sul pro-rata IVA: in presenza di attività esercitate con contabilità separata, il criterio ordinario resta quello del volume d’affari complessivo, ma il giudice deve verificare in concreto se il metodo alternativo adottato sia più preciso e compatibile con il principio di neutralità; nella specie la Corte territoriale non aveva svolto tale verifica e aveva fatto uso di un criterio non dimostrato come più oggettivo, fondato sulla sola quota interessi, con possibile distorsione rispetto alla reale incidenza delle spese promiscue. Sul ricorso incidentale ha ritenuto errata la motivazione con cui la CGT aveva confermato l’annullamento della ripresa a tassazione IRES e IRAP: l’accertamento della ragionevolezza economica delle voci contestate non equivale, da solo, alla prova che i costi infragruppo siano stati sostenuti a valori normali di mercato, verifica che invece era necessaria ai fini dell’art. 110, comma 7, TUIR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come norma sulla detrazione IVA, in combinazione con l’art. 36 e con la disciplina del pro-rata, per i beni e servizi a utilizzo promiscuo.

  • art. 19-bis d.P.R. 633/1972

    È la base normativa del meccanismo del pro-rata generale applicato alla detrazione dell’IVA su costi promiscuamente utilizzati.

  • art. 36 d.P.R. 633/1972

    Disciplina l’esercizio di più attività con contabilità separate e, al comma 5, consente la detrazione forfettaria dell’IVA relativa a beni e servizi utilizzati promiscuamente nei limiti della parte imputabile all’attività.

  • art. 110, comma 7, TUIR

    Richiede che, nei rapporti infragruppo, i costi siano valutati secondo il valore normale; la mera ragionevolezza economica delle voci non basta se non accompagna la verifica dei prezzi di mercato.

  • art. 9, comma 3, TUIR

    Richiamato per il criterio del valore normale, inteso come prezzo praticato in condizioni di libera concorrenza nel tempo e nel luogo rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: chi invoca la deducibilità o la correttezza del costo deve fornire la prova dei relativi presupposti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • direttiva 2006/112/CE, art. 173, paragrafo 2, lettera c)

    Consente metodi di ripartizione diversi dal volume d’affari, ma solo se più precisi nel riflettere la quota reale delle spese a monte imputabile alle operazioni che danno diritto a detrazione.

  • direttiva 2006/112/CE, art. 174

    Richiamato quale base del calcolo del pro-rata e del volume d’affari.

Massime di principio

  • In tema di IVA su costi promiscui relativi a attività esercitate con contabilità separata, il criterio ordinario di riparto è quello del volume d’affari complessivo; il giudice può ammettere un criterio diverso solo se, in concreto, risulti più preciso e meglio idoneo a rappresentare la quota reale delle spese imputabile alle operazioni che danno diritto a detrazione.
  • Il metodo di riparto dell’IVA non può essere costruito su parametri che riflettano solo la redditività di una delle attività, perché il principio di neutralità impone che il calcolo tenga conto dell’effettiva destinazione delle spese promiscue e non del maggiore o minore utile dell’impresa.
  • Quando l’amministrazione contesta la detrazione IVA o un diverso criterio di pro-rata, il contribuente che invoca un metodo alternativo o l’imputazione specifica deve fornire elementi idonei a dimostrarne la maggiore precisione e la coerenza con il principio di neutralità.
  • In tema di costi infragruppo, la verifica di adeguatezza economica della spesa non sostituisce l’accertamento del valore normale: ai fini della deducibilità occorre provare che i corrispettivi siano stati pattuiti a condizioni di mercato.
  • La sentenza di merito è censurabile quando, pur affermando in astratto i corretti criteri di riparto dell’onere probatorio, ometta la concreta verifica dei presupposti richiesti dalla norma sostanziale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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