Sentenza n. 716/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per l’insorgenza delle patologie “broncopneumopatia, asbestosi polmonare e sindrome ansiosa depressiva di tipo reattivo”, in conseguenza del servizio svolto alle dipendenze del Ministero della difesa e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei predetti danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa quale datore di lavoro, consistita nella mancata adozione di adeguate misure di prevenzione contro l’esposizione professionale all’amianto
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da asbestosi, broncopneumopatia cronico ostruttiva e sindrome ansioso-depressiva, asseritamente contratte durante il servizio prestato nell’Aeronautica Militare dal 1968 al 1995. Ha dedotto l’esposizione prolungata a fibre e polveri di amianto, anche mediante l’uso di indumenti ignifughi contenenti amianto, l’intervento su aeromobili con componenti in amianto e il lavoro in edifici con coperture in amianto, senza adeguate protezioni né informazione preventiva. Ha denunciato la violazione dell’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c., degli artt. 1218, 1453, 2043, 2050, 2051, 2059, 1228 e 2049 c.c., dell’art. 32 Cost. e di ulteriori disposizioni costituzionali. Secondo il ricorrente, la pericolosità dell’amianto era conoscibile già durante il rapporto di servizio e il Ministero avrebbe omesso di adottare le cautele necessarie. Ha inoltre dedotto il nesso eziologico tra esposizione e patologie, richiamando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia polmonare, l’equo indennizzo e ulteriori accertamenti medico-legali. Ha quantificato il danno non patrimoniale in misura molto elevata e ha chiesto anche il risarcimento di un danno patrimoniale collegato alla mancata percezione di indennità pensionistiche. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. La verificazione medico-legale disposta dal TAR ha stimato il danno biologico permanente complessivo nel 10%, senza invalidità temporanea, con incidenza sulla vita ordinaria e riflessi soggettivi quantificati nella misura massima di un terzo del danno biologico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha qualificato la responsabilità del datore di lavoro come responsabilità contrattuale da inadempimento dell’obbligo di sicurezza integrativo del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1374 e 2087 c.c. Il lavoratore doveva provare il rapporto, il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale; una volta fornita tale prova, spettava al datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e l’assenza di colpa. Il Collegio ha ritenuto provate la patologia polmonare, la sindrome ansioso-depressiva, l’esposizione significativa all’amianto e il nesso eziologico, valorizzando il riconoscimento ministeriale della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, nonché gli accertamenti del verificatore. Ha escluso che l’assenza, per parte del periodo, di specifiche disposizioni prevenzionistiche sull’amianto potesse esonerare l’Amministrazione, poiché l’obbligo di sicurezza imponeva l’adozione delle misure disponibili secondo le conoscenze dell’epoca e la pericolosità dell’amianto era conoscibile da epoca anteriore al rapporto di servizio. Il Ministero non ha dimostrato l’adozione delle necessarie misure preventive; anzi, è risultata la mancata approntamento di cautele idonee. Il danno non patrimoniale è stato liquidato sulla base della verificazione nel 10% di invalidità permanente, con esclusione del danno biologico temporaneo. Applicando le Tabelle milanesi 2024, tenuto conto dell’età di 64 anni al momento della stabilizzazione delle menomazioni, della sofferenza morale e della personalizzazione massima del 49%, il danno è stato determinato in € 33.596,52. Sono stati riconosciuti interessi legali previa devalutazione dell’importo al 2013 e rivalutazione anno per anno fino alla sentenza. Dal risarcimento devono essere detratte le somme eventualmente percepite a titolo di equo indennizzo e speciale elargizione, in applicazione della compensatio lucri cum damno. È stata respinta la domanda relativa al danno patrimoniale, perché generica, non allegata adeguatamente e non provata: la mera mancata percezione di future indennità pensionistiche non dimostra l’esistenza di un danno. Il Ministero è stato condannato anche alle spese processuali, liquidate in € 3.305,00 oltre accessori, e alle spese di verificazione, liquidate in € 400,00 oltre IVA.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La disposizione ha funzione di chiusura del sistema prevenzionistico e impone al datore di lavoro obblighi positivi di protezione, anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, secondo le conoscenze tecniche disponibili e con aggiornamento delle misure prevenzionali.
art. 1374 c.c.
Il contratto di lavoro è integrato dall’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c., che costituisce fonte di obblighi di protezione a carico del datore di lavoro.
art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il lavoratore deve provare obbligazione, inadempimento, danno e nesso causale; il datore deve provare l’assenza di colpa e l’adozione di tutte le cautele necessarie.
art. 41 c.p.
Il nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale è valutato secondo il principio dell’equivalenza delle condizioni, salvo l’intervento di un fattore estraneo autonomamente sufficiente a produrre l’infermità.
art. 52 Cost.
Sacro dovere del cittadino di difendere la Patria.
La particolare rilevanza del servizio militare rafforza l’esigenza di tutela dell’integrità psicofisica del militare nella valutazione del nesso causale e delle misure di protezione.
d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277
L’assenza di specifiche disposizioni preventive anteriori alla disciplina sull’amianto non esclude l’obbligo datoriale di adottare le misure generiche di prudenza già necessarie secondo le conoscenze dell’epoca.
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Richiamato quale normativa successiva che ha sostituito il d.lgs. n. 277/1991 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
legge 27 marzo 1992, n. 257
Il protrarsi dell’esposizione all’amianto anche dopo il suo divieto costituisce elemento ulteriore della violazione degli obblighi prevenzionistici.
art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Richiamato quale base delle tabelle medico-legali utilizzate dal verificatore per la valutazione del danno biologico.
art. 153 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Richiamato quale disposizione che presupponeva la rilevanza di determinate concentrazioni di agenti patogeni nelle lavorazioni esposte.
art. 2059 c.c.
Costituisce la base normativa della risarcibilità del danno non patrimoniale dedotto dal ricorrente.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione della sentenza.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione quale datore di lavoro per la violazione dell’obbligo di sicurezza ha natura contrattuale e trova fondamento nell’integrazione del rapporto di lavoro mediante l’art. 2087 c.c.
- In caso di danno alla salute derivante da esposizione professionale all’amianto, il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale; una volta fornita tale prova, spetta al datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e l’assenza di colpa.
- L’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. opera anche in assenza di specifiche norme prevenzionistiche e impone l’adozione delle misure di prudenza tecnicamente disponibili secondo le conoscenze dell’epoca, non essendo decisiva la circostanza che il rapporto di lavoro sia anteriore alla disciplina speciale sull’amianto.
- Il nesso causale tra esposizione lavorativa e malattia professionale, nell’illecito civile, è accertato secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non” e secondo il principio dell’equivalenza delle condizioni, salvo che un fattore estraneo sia autonomamente sufficiente a produrre la malattia.
- La liquidazione del danno non patrimoniale da malattia professionale può fondarsi sulla valutazione medico-legale della menomazione permanente, integrata dalla sofferenza morale e dalla personalizzazione correlata alle specifiche conseguenze della patologia e alla consapevolezza del rischio di ulteriori gravi malattie.
- Quando equo indennizzo o speciale elargizione siano corrisposti per il medesimo pregiudizio derivante dalla stessa condotta, le somme devono essere detratte dal risarcimento in applicazione della compensatio lucri cum damno.
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