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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 15015 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento ICI relativo al 1997, contestando, da un lato, l'assoggettamento a imposizione separata di due unità immobiliari successivamente accorpate, sostenendo che l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata sulla base dell'immobile unitariamente considerato. Dall'altro lato, ha contestato l'imposizione autonoma su un box auto, sostenendo che costituisse pertinenza dell'abitazione, nonostante il distinto accatastamento e la collocazione in una via diversa. Con il terzo motivo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché i quesiti di diritto erano astratti, circolari e privi di una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il primo quesito non affrontava il problema concreto del mancato accatastamento dell'accorpamento; il secondo non si confrontava con la rilevanza della diversa ubicazione del box rispetto all'abitazione e della sua autonoma commerciabilità e fruibilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva la necessaria sintesi del fatto controverso e decisivo. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR, con imposizione separata delle unità accorpate e del box. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché il Comune non si era costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4

    in relazione agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 3

    La disposizione riguarda la determinazione della base imponibile ICI in presenza di variazioni degli immobili. In astratto, l'accorpamento di più unità può comportare l'assoggettamento a un'unica imposta, ma tale principio non supera il problema degli adempimenti catastali e della tempestiva denuncia delle variazioni.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    la pertinenza costituisce parte integrante dell'immobile ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta comunale sugli immobili

    La qualificazione di un bene come pertinenza richiede una concreta verifica del rapporto di servizio con l'immobile principale. Il distinto accatastamento, la diversa ubicazione, l'autonoma consistenza e la possibilità di autonomo godimento o commercio possono escludere, secondo la valutazione del giudice di merito, la natura pertinenziale.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    il quesito che lo termina è astratto e circolare

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, i motivi fondati su violazioni di legge dovevano concludersi con un quesito specifico e riferito alla concreta ratio decidendi, mentre i motivi relativi alla motivazione dovevano contenere una chiara sintesi del fatto controverso e decisivo. La mancanza o genericità di tali elementi comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e indicare quale concreta interpretazione della norma sarebbe stata errata.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, ma, nel regime processuale applicabile al caso, il ricorso doveva anche contenere la specifica sintesi del fatto decisivo e controverso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario non è sufficiente sostenere in astratto che un accorpamento immobiliare debba comportare un'unica imposizione: occorre dimostrare che la variazione sia stata correttamente dichiarata e recepita catastalmente nei termini previsti.
  • Una domanda di condono edilizio non sostituisce necessariamente gli adempimenti catastali o la denuncia delle variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
  • La natura pertinenziale di un box o di altro bene accessorio non dipende soltanto dalla destinazione dichiarata dal proprietario, ma deve risultare da un rapporto oggettivo e funzionale con l'immobile principale.
  • La diversa ubicazione, il distinto accatastamento, l'autonomia strutturale e la possibilità di godimento o commercializzazione separata sono elementi che possono giustificare l'imposizione autonoma del bene accessorio.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; quesiti generici, astratti o meramente interrogativi possono determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali dei motivi, la decisione di merito resta ferma anche se il principio giuridico astrattamente invocato dal ricorrente potrebbe essere condivisibile.

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