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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09690/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili e maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per il 2009 e il 2010, a seguito di indagini finanziarie svolte sui conti della società, del legale rappresentante, di una dipendente-moglie del legale rappresentante, delle figlie del medesimo e di una società terza amministrata dallo stesso rappresentante legale. La CTR aveva annullato gli accertamenti solo per la parte riferita ai versamenti su conti della società terza, confermandoli per il resto. In Cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale per tributi armonizzati, lamentando di non essere stata realmente sentita prima dell'accertamento; 2) falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che un importo di euro 282.159,85, trasferito da un conto monegasco a un conto italiano del rappresentante legale, avesse natura meramente patrimoniale e non reddituale, con conseguente illegittimità della ripresa anche ai fini IRAP.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della contribuente, ritenendo infondati entrambi i motivi: sul primo, ha escluso la violazione del contraddittorio perché, anche a voler applicare i principi sui tributi armonizzati, mancava la prova di resistenza, ossia l'indicazione concreta di elementi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso; sul secondo, ha ritenuto corretta la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie e non sufficiente la sola allegazione del trasferimento tra conti riconducibili allo stesso soggetto, considerato anche che il conto estero era soggetto alla presunzione di evasione prevista per attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate: ha cassato la sentenza della CTR nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili le controdeduzioni telematiche dell'Ufficio, affermando che, nel regime allora vigente, la parte poteva utilizzare in ogni grado la modalità telematica indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado in forma analogica. Ha inoltre ritenuto fondati i motivi incidentali relativi alla mancata corretta valutazione della riconducibilità dei rapporti finanziari alla società terza, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato dalla contribuente a sostegno del preteso diritto al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto per mancanza di prova di resistenza e per la compatibilità della limitazione con obiettivi di interesse generale.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    le movimentazioni bancarie possono fondare rettifiche e accertamenti; la presunzione legale opera salvo prova contraria analitica del contribuente sulla irrilevanza fiscale di ciascuna operazione.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 come base della presunzione sulle movimentazioni bancarie ai fini IVA.

  • art. 12, comma 2, d.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009

    nelle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato opera una presunzione di evasione, che il contribuente deve vincere con prova contraria.

  • art. 6-bis L. n. 212/2000

    richiamato solo per individuare la disciplina sopravvenuta del contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile ratione temporis.

  • art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219/2023

    citato per la disciplina che ha introdotto l'art. 6-bis nello Statuto del contribuente.

  • artt. 7 e 7-bis d.L. n. 39/2024, conv. in L. n. 67/2024

    richiamati per l'interpretazione della disciplina sopravvenuta sul contraddittorio, non decisivi per il caso concreto.

  • art. 11 disposizioni preliminari al codice civile

    invocato dall'Agenzia nel ricorso incidentale in tema di applicazione temporale delle norme processuali telematiche.

  • art. 12 disposizioni preliminari al codice civile

    invocato dall'Agenzia nel ricorso incidentale in tema di interpretazione delle norme processuali.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    «le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica»

    nel regime vigente ratione temporis l'uso della modalità telematica era facoltativo; le parti potevano utilizzarla in ogni grado, anche se il primo grado era stato analogico.

  • art. 16, comma 2, d.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018

    «le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche»

    norma di interpretazione autentica che conferma la libertà delle parti di usare il telematico in ogni grado, senza vincolo derivante dalla scelta della controparte o dal rito seguito in primo grado.

  • art. 16, comma 5, d.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018

    indicato per la disciplina intertemporale che esclude l'applicazione di alcune disposizioni ai giudizi instaurati con ricorso notificato solo dal 10 luglio 2019.

  • d.M. n. 163/2013

    regolamento attuativo del processo tributario telematico; consente le notifiche e i depositi telematici secondo la disciplina vigente.

  • art. 2, comma 3, d.M. n. 163/2013

    richiamato per affermare che l'obbligo di uniformità delle modalità telematiche riguarda il caso in cui il processo sia stato introdotto sin dall'inizio in via telematica.

  • art. 20, comma 2, d.M. n. 163/2013

    rinvia a successivi decreti per l'applicazione graduale del processo telematico nelle diverse Commissioni tributarie.

  • d.D. 30 giugno 2016

    indicato come atto che ha previsto per Piemonte e Lombardia l'uso degli strumenti informatici e telematici per i ricorsi notificati dal 15 novembre 2016.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al diritto di difesa contro la declaratoria di inammissibilità delle controdeduzioni telematiche.

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata in più motivi del ricorso principale e incidentale.

  • art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi nel ricorso incidentale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella disciplina dell'onere probatorio a carico del contribuente e dell'Ufficio nelle presunzioni bancarie.

  • art. 2729 c.c.

    citato per escludere che la presunzione legale bancaria richieda i requisiti delle presunzioni semplici.

Massime di principio

  • Nel sistema delle presunzioni bancarie ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, dimostrando che le somme non attengono a operazioni imponibili; non è sufficiente una giustificazione generica o meramente assertiva.
  • Quando il contribuente dimostra che un versamento proviene da un altro conto a lui riconducibile, la presunzione fiscale può essere superata solo se risulti effettivamente una mera movimentazione interna di ricchezza; tuttavia, se il conto di provenienza è estero in giurisdizione a fiscalità privilegiata, opera la presunzione di evasione e grava sul contribuente un ulteriore onere probatorio sulla provenienza e natura non reddituale delle somme.
  • In tema di contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi armonizzati la sua omissione può invalidare l'atto solo se il contribuente indichi concretamente quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere e dimostri, anche in termini di probabilità, che il confronto avrebbe potuto condurre a un esito diverso; non basta la mera deduzione astratta della mancata interlocuzione.
  • Nel processo tributario telematico, nel regime di facoltatività vigente ratione temporis, la parte può utilizzare la modalità telematica in ogni grado di giudizio anche se la controparte ha scelto il deposito analogico e anche se il primo grado si è svolto su supporto cartaceo; la sanzione di inammissibilità va applicata in modo restrittivo e solo nei casi espressamente previsti.
  • La declaratoria di inammissibilità degli atti processuali per difetto di uniformità tra modalità analogica e telematica non può essere affermata in modo formalistico quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e non risulti compromesso il diritto di difesa della controparte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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