Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37073/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello del 17/02/2025. I due motivi deducevano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 530 c.p.p. e dell'art. 133 c.p., ma la Corte di cassazione li ha ritenuti inammissibili perché costruiti in modo fattuale e generico, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata e senza correlarsi alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di appello. Dal testo non emergono i fatti storici del processo né il reato contestato originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità penale, limitandosi a rilevare il difetto di specificità e la natura fattuale delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso; la Corte non affronta il merito della censura perché la ritiene generica e fattuale.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per contestare la decisione impugnata; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    disposizione applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni fattuali o generiche, prive di reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le censure che denunciano violazioni di legge devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive della decisione di merito; in mancanza, non consentono il vaglio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è definito in rito per inammissibilità, la Corte non si pronuncia sul merito della responsabilità penale né sulla correttezza sostanziale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.