Ordinanza n. 15275/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previe contestuali misure cautelari ex artt. 56 e 55 c.p.a.. del giudizio di non idoneità psicofisica reso nei confronti del ricorrente nell'ambito del concorso per l'ammissione al 15° corso AUFP; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi gli atti applicativi e presupposti della direttiva tecnica approvata con D.M. Difesa 4 giugno 2014, nella parte in cui le relative disposizioni siano state interpretate ed applicate in modo automatico e vincolato, senza adeguata valutazione del caso concreto e delle specifiche condizioni cliniche del ricorrente, in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E inoltre per l’annullamento per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 1/9/2026 previa sospensione e/o adozione di misure cautelari idonee: a) del decreto di graduatoria della procedura selettiva, adottato e pubblicato in data 24.06.2026, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente quale conseguenza della sua esclusione; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente al decreto di graduatoria, ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per ipertrigliceridemia e ipoacusia isolata bilaterale, con conseguente esclusione dal concorso, e graduatoria finale del 24 giugno 2026 nella parte in cui non include il candidato
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità psicofisica e, per illegittimità derivata, la graduatoria finale del concorso. L’inidoneità è stata motivata con le diagnosi di ipertrigliceridemia (cod. 173AVEM) e ipoacusia isolata bilaterale (cod. 153AU), ai sensi della direttiva tecnica approvata con D.M. Difesa 4 giugno 2014. Sulla base della documentazione medica prodotta, il ricorrente ha contestato l’effettiva sussistenza delle affezioni e, in ogni caso, la loro idoneità a determinare l’esclusione. Ha inoltre censurato l’applicazione automatica e vincolata della direttiva, senza adeguata valutazione delle condizioni cliniche concrete.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda cautelare né i motivi di ricorso. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola all’Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN), con facoltà di avvalersi di specialisti non dipendenti da strutture legate alla Forza Armata interessata dal concorso. La verificazione dovrà accertare la sussistenza delle condizioni contestate, il coefficiente attribuibile al candidato nel corrispondente apparato del profilo sanitario e la sua idoneità, sotto tale profilo, a proseguire la selezione. L’Amministrazione dovrà trasmettere la documentazione e le regole tecniche applicabili; il ricorrente dovrà fornire la documentazione medica disponibile. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con rilievi verbalizzati. La relazione dovrà essere trasmessa alle parti e depositata entro il 18 novembre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è fissata al 18 dicembre 2026. La decisione sulle spese, incluse quelle della verificazione, è differita alla conclusione della fase cautelare.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
vada disposta verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della citata condizione ostativa acclarando l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, alla prosecuzione dell’iter concorsuale
Il giudice può disporre una verificazione, in contraddittorio, per acquisire un accertamento tecnico sulla condizione sanitaria contestata e sulla sua rilevanza ai fini dell’idoneità concorsuale.
Come è indicizzato
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