Cassazione Penale, Sentenza n. 24702/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le intercettazioni fossero interpretabili come rapporti di amicizia o rapporti commerciali (fornitura di prodotti caseari, rapporti tra allevatori) e non come prova di vincolo associativo; criticava inoltre l'applicazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p., invocando il "tempo silente" (periodo 2022-2025) e l'assenza di attualità degli elementi a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione delle intercettazioni sia questione di fatto rimessa al giudice di merito e che il Tribunale del Riesame abbia fornito motivazione congrua e logica sul punto, individuando gravi indizi consistenti nella funzione di "portavoce" e autista dello Spitaleri, collegato al boss detenuto. Quanto alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., la Corte ha confermato che il mero "tempo silente" non è sufficiente a superarla senza elementi oggettivi che dimostrino il recesso o l'esaurimento dell'attività associativa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Contestato come delitto associativo di tipo mafioso; la valutazione dei gravi indizi a tal proposito può fondarsi su intercettazioni e sul ruolo concreto svolto (es. "portavoce" e autista) anche se non tutti i passaggi sono espliciti
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dal comma 3 può essere superata solo mediante elementi oggettivi che dimostrino il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività; il decorso del "tempo silente" non basta da solo
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti successivi alla sentenza (oneri di comunicazione alla cancelleria)
Giurisprudenza - Sez. U., "Audino" (n. 11 del 22/03/2000)
Principio secondo cui la Corte di cassazione, nel sindacare motivazioni del riesame su misure cautelari, verifica la congruenza logica e il rispetto dei criteri giuridici nell'apprezzamento degli elementi indizianti, senza sostituirsi al giudice di merito
Giurisprudenza - Sez. U., "Sebbar" (n. 22471 del 26/02/2015)
Affermato che l'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità
Massime di principio
- L'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito: la Corte di legittimità controlla la congruenza logica della motivazione, non rielabora i fatti.
- Per misure cautelari per delitti associativi (art. 416-bis) la presenza di "gravi indizi" può fondarsi su ruoli operativi e sul contenuto delle intercettazioni anche se non tutti i riferimenti sono espliciti; serve una valutazione complessiva e logica degli elementi.
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p. non è automaticamente superata dal tempo trascorso: il "tempo silente" può concorrere alla valutazione solo se accompagnato da elementi oggettivi che dimostrino il recesso o l'esaurimento dell'attività criminale.
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame su misure cautelari è necessario far emergere carenze specifiche nella motivazione o elementi nuovi concreti; mere richieste di diversa valutazione delle stesse risultanze processuali sono generalmente inammissibili.
- Per opporsi efficacemente a misure cautelari basate su intercettazioni conviene documentare circostanze oggettive alternative (es. attività lecite continuative, comprovato distacco dall'organizzazione, trasferimento o collaborazione) che possano superare la presunzione cautelare.
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