Sentenza del 28/09/2016 n. 1157 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Atti di pignoramento presso terzi - Impugnazione presso le Commissioni Tributarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguarda la possibilità di impugnare davanti alle Commissioni tributarie gli atti di esecuzione forzata, in particolare il pignoramento presso terzi, notificati dopo una cartella di pagamento. La questione è stabilire se tali atti rientrino nella giurisdizione tributaria oppure in quella ordinaria.
La decisione
Gli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento non sono considerati atti relativi a tributi di ogni genere e specie. Di conseguenza, restano esclusi dalla giurisdizione tributaria e devono essere contestati davanti al Giudice ordinario. Il testo non indica gli estremi della sentenza né l'esito formale riferito alle parti, ma il principio applicato comporta l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione proposta davanti alle Commissioni tributarie.
Massime di principio
- Gli atti esecutivi della riscossione, come il pignoramento presso terzi, sono normalmente sottoposti alla giurisdizione del Giudice ordinario, anche quando derivano da debiti tributari.
- La natura tributaria del credito posto a base della riscossione non determina automaticamente la giurisdizione tributaria sull'atto esecutivo successivo.
- Le contestazioni relative alla regolarità, alla validità o all'efficacia del pignoramento presso terzi devono essere indirizzate al Giudice ordinario competente, secondo le regole dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
- Davanti alle Commissioni tributarie possono essere contestati gli atti espressamente riconducibili alla fase di accertamento o riscossione tributaria, mentre gli atti propriamente esecutivi possono essere esclusi dalla loro competenza.
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