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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22472/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e reati scopo: - Partolino censura la mancanza di elementi che dimostrino la consapevolezza di aderire a un sodalizio criminoso; - Eriu contesta l'esclusione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 DPR 309/1990 (minimi edittali) e la relativa motivazione; - Lacu propone due ricorsi: contestazione dell'utilizzabilità di atti e dichiarazioni extratemporali rispetto al periodo contestato e richiesta di riqualificazione nella ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6; - Cuccu deduce eccessività della pena, irragionevolezza della gradazione e mancata considerazione delle sue condizioni personali; - Ben Aissa contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'associazione, chiede la riqualificazione nella ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 e inferiore determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Le censure sono state ritenute in gran parte generiche, di contenuto fattuale o incompatibili con la giurisprudenza consolidata; la questione costituzionale sollevata è stata giudicata inefficace alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 138/2024) che ha ritenuto inammissibili analoghe doglianze sull'assetto sanzionatorio di cui all'art. 74. La valutazione della Corte d'appello sulla sussistenza dell'associazione, sulla non configurabilità della ipotesi lieve (art. 74, comma 6) e sulla determinazione delle pene (compresi aumenti per continuazione e valutazione delle attenuanti/agggravanti) è stata ritenuta logicamente motivata e immune da vizi tali da giustificare cassazione. Conseguentemente, sono confermate le condanne e le pene così come ridefinite in appello (tra cui la pena per Lacu quantificata in diciannove anni di reclusione e per Partolino otto anni e quattro mesi, con la responsabilità penale confermata per Eriu, Ben Aissa e Cuccu), e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (commi 1, 2 e 6)

    La Corte territoriale ha valutato la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ipotesi ordinaria (commi 1 e 2) ritenendo non applicabile la fattispecie attenuata del comma 6, poiché l'organizzazione dimostrava capacità operativa, continuità, molteplicità di episodi e ingenti quantitativi incompatibili con la rilevanza di lieve entità. La Corte di Cassazione ha confermato che la riclassificazione in comma 6 richiede prova che l'associazione sia stata costituita esclusivamente per cessioni di lieve entità e che la struttura sia incompatibile con attività di maggiore gravità.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (in particolare comma 5)

    Rappresenta i delitti scopo (cessioni di stupefacenti, anche di lieve entità). La Corte ha rilevato che, sebbene singoli episodi possano rientrare nel comma 5, la valutazione complessiva dell'attività (quantitativi, reiterazione, organizzazione) esclude l'attenuazione prevista per le associazioni mirate esclusivamente a fatti di lieve entità.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Norma richiamata per motivare l'inammissibilità dei ricorsi: molte censure sono state ritenute generiche o consistenti in ricostruzioni fattuali non sindacabili in Cassazione. L'articolo è stato invocato dalla Corte per escludere l'ammissibilità dei motivi che non espongono vizi di diritto adeguatamente dedotti.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha rammentato la discrezionalità del giudice di merito nella gradazione della pena, che deve però essere congruamente motivata secondo i parametri di tali norme. Nel caso la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata.

  • art. 62-bis, art. 81 cod. pen.

    Norme di riferimento richiamate nella censura di Cuccu in tema di determinazione della pena e recidiva/precedenti; la Corte ha ritenuto che tali profili fossero stati valutati correttamente dal giudice di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma menzionata nel ricorso di Ben Aissa in relazione alla valutazione delle prove e dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e le censure generiche.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (richiami generali ai vizi di motivazione)

    Utilizzato per precisare i limiti dei motivi consentiti in Cassazione: censure meramente fattuali o generiche non superano il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione della condanna alle spese del procedimento di cassazione nei confronti dei ricorrenti, rilevata l'inammissibilità e l'assenza di colpa nell'aver proposto i ricorsi.

  • artt. 3, 25, 27 Cost. e art. 49 par. 3 TUE (richiamati nella questione di legittimità)

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata da Eriu in ordine alla presunta sproporzione del regime sanzionatorio di art. 74. La Corte costituzionale, con sentenza n. 138/2024, ha dichiarato inammissibili analoghe questioni, motivando che non esistono criteri utili per operare una riduzione di legittimità dell'assetto sanzionatorio contestato.

  • decisione della Corte di giustizia (Grande Sezione) dell'8 marzo 2022 (richiamata)

    Citando la giurisprudenza europea nella memoria, i ricorrenti invocavano parametri di proporzionalità; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto non superare l'ostacolo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale e l'assenza di criteri interni utili a riequilibrare la cornice sanzionatoria.

Massime di principio

  • Per contestare con successo l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare non solo singoli episodi di spaccio di lieve entità, ma che l'associazione sia stata costituita e organizzata esclusivamente per fatti di lieve entità; la valutazione prende in considerazione la genesi dell'associazione, i quantitativi disponibili, la continuità e la capacità operativa.
  • Le censure in Cassazione devono essere formulate con specificità giuridica: motivi generici o che impongano una rivalutazione dei fatti non sono ammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La riqualificazione nella ipotesi attenuata dell'art. 74 comma 6 richiede prova che la struttura organizzativa e le potenzialità operative fossero incompatibili con attività di maggiore gravità; il semplice rilievo di cessioni apparentemente di lieve entità non è sufficiente.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sul disallineamento delle pene minime non trovano agevole rimedio in sede di giudizio individuale dopo la recente giurisprudenza costituzionale: è difficoltoso ottenere una reductio legis mediante interpretazioni giurisdizionali in assenza di criteri normativi alternativi.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché sia logicamente e adeguatamente motivata in relazione ai parametri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.; contestazioni che richiedano una nuova valutazione comparativa dei fatti e delle pene affidate ai giudici di merito difficilmente prevalgono in Cassazione.

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