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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21041/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2003, con richiesta di imposte, sanzioni e interessi per omesso versamento di Irap, Iva e ritenute alla fonte. La CTP aveva annullato la cartella ritenendo che l’art. 9-bis della L. n. 289/2002 non prevedesse, per il mancato pagamento delle rate successive alla prima, né la decadenza dal beneficio né l’applicazione delle sanzioni sull’intero debito originario. In appello l’ufficio aveva contestato tale decisione; la CTR, però, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dello sgravio disposto dall’ufficio. Con il primo motivo l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che lo sgravio era stato effettuato solo per dare esecuzione provvisoria alla sentenza di primo grado e non costituiva acquiescenza, sicché non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere. Con il secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la definizione agevolata non si era perfezionata per mancato pagamento integrale e tempestivo delle rate, con conseguente inefficacia della domanda di condono e inapplicabilità dei relativi effetti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR aveva erroneamente interpretato lo sgravio come indice di cessazione della materia del contendere, poiché esso era stato disposto per dare esecuzione provvisoria alla sentenza di primo grado e non esprimeva acquiescenza. Ha inoltre ribadito che, nella definizione agevolata ex art. 9-bis L. n. 289/2002, il condono è subordinato al pagamento integrale di quanto dovuto nei termini e modi previsti; in caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza diviene inefficace e la lite non può considerarsi definita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9-bis L. n. 289/2002

    La definizione agevolata è condizionata all’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e modi previsti; il mancato o non integrale pagamento rende inefficace l’istanza di condono e impedisce il perfezionamento della definizione della lite.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando lo sgravio è disposto solo per dare esecuzione provvisoria alla sentenza di primo grado e non per rinuncia o acquiescenza alla pretesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge nella declaratoria di cessata materia del contendere.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare l’omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per evidenziare che, nella fattispecie, non era necessaria alcuna attività liquidatoria per la determinazione del quantum dovuto.

  • art. 4 L. n. 289/2002

    Richiamato solo per gli interessi dovuti nell’ambito della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nelle procedure di definizione agevolata, il pagamento rateale perfeziona il condono solo se l’obbligazione è adempiuta integralmente e nei termini previsti; in caso contrario l’istanza diviene inefficace.
  • Lo sgravio disposto dall’amministrazione per eseguire provvisoriamente una sentenza di primo grado non equivale ad acquiescenza e non comporta automaticamente cessazione della materia del contendere in appello.
  • Quando il giudice di merito attribuisce allo sgravio un significato incompatibile con la sua finalità esecutiva, la decisione è censurabile per violazione di legge e per omesso esame del fatto decisivo relativo alla reale causa dello sgravio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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