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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13467/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il reato è risultato estinto per prescrizione in data 9.8.2024, dunque anteriormente alla pronuncia del grado di appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera ininfluente la disapplicazione della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto si è prescritto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma, sostenendo che il giudice non ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentava la violazione delle norme relative alla prescrizione (artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen.) e norme processuali (art. 129, comma 1; artt. 531 e 598 cod. proc. pen.), in quanto la pronuncia avrebbe omesso di tener conto che il reato si era estinto per prescrizione prima della decisione di appello. Si evidenziava inoltre che la Corte di appello, pur avendo in motivazione rilevato la prescrizione e dichiarandola, aveva resa una parte dispositiva incongruente rispetto a tale rilievo; il motivo ricostruttivo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la disapplicazione della recidiva è ininfluente ai fini del calcolo della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; qui invocata per denunciare la mancata rilevazione d'ufficio della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Regola l'estinzione del reato per prescrizione e le conseguenze dell'estinzione; utilizzata per sostenere che il reato era già estinto

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Norma rilevante per la disciplina della prescrizione (durata/interruzioni o effetti), invocata per il corretto computo del termine prescrizionale

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel ricorso: riguarda l'efficacia e gli effetti delle pronunce; qui connessa all'obbligo di uniformità fra motivazione e dispositivo

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa agli effetti della sentenza e alla sua formulazione; richiamata per censurare l'incongruenza tra motivazione e parte dispositiva

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata nel quadro delle censure dedotte in Cassazione (rilevanza nel contesto di impugnazioni per vizi di motivazione o di applicazione di norme di diritto)

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5 e art. 80, lett. g)

    D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5; art. 80, lett. g)

    Norme sostanziali che definiscono il reato e le aggravanti/criteri di personalizzazione della pena nel quadro della normativa sugli stupefacenti; specificano il fatto ascritto all'imputata

Massime di principio

  • Il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione: se la prescrizione si è già verificata prima della decisione, la sentenza deve tenere conto di tale estinzione.
  • La disapplicazione della recidiva non incide sul calcolo della prescrizione: l'esclusione o disapplicazione della recidiva non modifica i termini prescrizionali del reato ai fini della sua estinzione.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di appello e ciò risulta in motivazione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Deve essere coerente il dispositivo con la motivazione: ogni contrasto tra le conclusioni esposte nelle motivazioni e la parte dispositiva della sentenza può determinare la cassazione della decisione.
  • In caso di dubbio sul termine estintivo, è necessario ricostruire con precisione le date rilevanti (evento, pronunce, eventuali interruzioni o sospensioni) per un corretto calcolo della prescrizione.
  • La censura in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) è idonea quando si sostiene la violazione di norme che incidono direttamente sull'estinzione del reato e sugli effetti della sentenza.

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