Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2021 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado con cui era stata annullata l'intimazione di pagamento (iscrizione a ruolo straordinaria) relativa a tributi (II.DD. e I.V.A., periodo d'imposta 2007). L'Agenzia sosteneva che l'iscrizione a ruolo era legittima anche a titolo straordinario per il rischio di insolvenza dovuto a condotte penalmente rilevanti dei rappresentanti della società e alla confisca penale, richiamando l'art. 15-bis del D.P.R. n. 602/73; invocava altresì gli effetti di estinzione del debito per confisca (art. 50 D.Lgs. 159/2011 e art. 1253 c.c.). La società resistente contestava e chiedeva la conferma dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato le censure dell'Agenzia con riferimento al merito, confermando l'annullamento dell'iscrizione a ruolo perché l'atto presupposto (avviso di accertamento) era stato annullato e, soprattutto, perché la società era stata definitivamente confiscata e acquisita al patrimonio dello Stato rendendo nullo il rischio di insolvenza; ha però accolto parzialmente l'appello limitatamente alla ripartizione delle spese, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui addebitava integralmente le spese all'Agenzia e decretando la compensazione delle spese sia del primo grado sia del presente grado.

Norme richiamate

  • art. 15-bis D.P.R. n. 602/1973

    Invocato dall'Agenzia come norma che consente l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario ove sussista pericolo per la riscossione (es. pericoli connessi a condotte penalmente rilevanti). La Commissione ha ritenuto che, nel caso concreto, tale pericolo non sussisteva alla luce dell'annullamento dell'atto presupposto e della confisca che aveva reso nullo il rischio di insolvenza.

  • art. 50 D.Lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata in relazione agli effetti della confisca definitiva. L'Agenzia sosteneva che la confisca inciderebbe sulla posizione debitoria; la Commissione ha rilevato che la confisca produce effetti tali da eliminare il concreto rischio di insolvenza, pur precisando che formalmente la posizione debitoria e creditoria restano affidate a soggetti diversi (Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati vs. Agenzia delle Entrate).

  • art. 1253 c.c.

    Richiamato per il principio della 'confusione' (riunione nelle medesime mani di qualità di debitore e creditore, che estingue il debito). La Commissione ha osservato che, pur non configurandosi una vera e propria confusione giuridica tra le due agenzie, l'acquisizione al patrimonio dello Stato elimina oggettivamente il rischio di insolvenza.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma citata in relazione alla disciplina delle spese di lite; la Commissione ha ritenuto, in via eccezionale, di derogare al criterio automatico della soccombenza e disporre la compensazione delle spese, richiamando la ratio di cui all'art. 15.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale norma che consente la compensazione delle spese di giudizio in casi particolari; applicata dalla Commissione per compensare le spese sia del primo grado sia dell'appello, viste le peculiari circostanze del caso (confisca definitiva e mancanza di concreto interesse alla lite).

  • art. 132, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati in ordine ai limiti della motivazione della sentenza (motivazione concisa). La Commissione ha utilizzato tali riferimenti per delimitare la propria esposizione motivazionale.

Massime di principio

  • Quando l'atto impositivo che è presupposto dell'iscrizione a ruolo viene annullato in primo grado, l'iscrizione a ruolo straordinaria perde il suo fondamento e il pericolo per la riscossione deve essere valutato concretamente.
  • La confisca definitiva e l'acquisizione del patrimonio sociale allo Stato riducono o eliminano il rischio obiettivo di insolvenza del debitore: ciò può rendere ingiustificata l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario, anche se formalmente la qualifica di creditore e debitore restano affidate a soggetti diversi.
  • La figura giuridica della 'confusione' ex art. 1253 c.c. richiede l'identità giuridica tra debitore e creditore; tuttavia, l'effetto pratico dell'acquisizione al patrimonio statale può produrre un risultato analogo (azzeramento del rischio di insolvibilità) anche in assenza di formale confusione.
  • La sospensione temporanea dell'iscrizione a ruolo operata dall'Amministrazione è un atto discrezionale e provvisorio che non altera i caratteri sostanziali dell'atto impositivo; non sostituisce la valutazione giurisdizionale sulla legittimità dell'iscrizione.
  • In casi eccezionali, qualora la controversia sia divenuta sostanzialmente priva di interesse per entrambe le parti (es. per effetto di sequestri/confische posteriori), il giudice può derogare al criterio della condanna alle spese a carico della parte soccombente e disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c. e art. 15 D.Lgs. 546/92.
  • Per giustificare iscrizioni a ruolo straordinarie l'Amministrazione deve documentare il pericolo attuale e concreto di perdita della capacità di riscossione; la mera astratta configurabilità di esigenze cautelari non è sufficiente se gli elementi fattuali dimostrano l'assenza del rischio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.