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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1482 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sostenendo che il contribuente non avesse diritto al rimborso dell'IRAP versata dal 1998 al 2001. Secondo l'Amministrazione, il contribuente aveva presentato un'istanza di definizione agevolata o condono ai sensi della legge n. 289 del 2002, con conseguente rinuncia alla possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta. Nel merito della controversia tributaria, i giudici di merito avevano invece riconosciuto il rimborso, ritenendo che l'attività professionale fosse svolta senza un'autonoma organizzazione significativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La questione relativa all'adesione al condono era stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità e il motivo è stato ritenuto privo di specificità. L'Agenzia si era limitata a richiamare un documento dell'Anagrafe tributaria, senza indicare o depositare l'istanza di condono sottoscritta dal contribuente e accettata dall'Amministrazione finanziaria. Pertanto, non è stata dimostrata in modo adeguato la rinuncia al rimborso. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 7

    L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma avrebbe comportato la rinuncia al rimborso dell'IRAP richiesto separatamente dalla dichiarazione.

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 9

    La norma è stata richiamata in relazione alla possibile adesione del contribuente al condono per gli anni oggetto della domanda di rimborso, ma la relativa adesione non è stata adeguatamente documentata.

  • Articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo dell'Agenzia è stato ritenuto non adeguatamente specifico.

  • Articolo 366-bis c.p.c.

    Richiedeva la formulazione del quesito di diritto per i ricorsi per cassazione; nel quesito dell'Agenzia era stato richiamato il condono, ma senza una dimostrazione documentale sufficiente.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente affermare l'esistenza di un fatto decisivo: il ricorrente deve indicarlo con precisione e produrre o richiamare in modo puntuale la documentazione rilevante.
  • Quando si sostiene che l'adesione a un condono o a una definizione agevolata abbia comportato la rinuncia a un rimborso, occorre dimostrare l'esistenza dell'istanza sottoscritta dal contribuente e la sua accettazione o perfezionamento da parte dell'Amministrazione.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, non possono normalmente essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
  • Un documento proveniente da una banca dati interna dell'Amministrazione può non essere sufficiente, da solo, a provare il perfezionamento di una definizione agevolata, soprattutto se non contiene o non sostituisce l'atto negoziale o dichiarativo richiesto dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione.

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