Ordinanza n. 3037/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione terza) n. 1478, pubblicata il 5 giugno 2026, non notificata, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura disciplinata dall'avviso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. L'appello contestava la valutazione del giudice di primo grado in relazione all'ammissibilità della proposta presentata nell'ambito della procedura regolata dall'avviso pubblico. In particolare, la controversia riguardava il mancato rispetto del requisito minimo inderogabile previsto dall'art. 3.2 dell'avviso, consistente nella presenza di almeno 15 allievi: la proposta prevedeva la copertura di soli 14 allievi. L'appellante deduceva inoltre che tale carenza avrebbe potuto essere sanata mediante soccorso istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che la delibazione del TAR fosse congruamente motivata e immune dai vizi dedotti. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che l'art. 3.2 dell'avviso pubblico configurava come minimo e inderogabile il requisito di 15 allievi, mentre la proposta ne copriva soltanto 14; tale carenza non era suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio. Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli interessi ha fatto prevalere l'interesse pubblico dell'amministrazione allo svolgimento della procedura, anche perché il danno lamentato dall'appellante aveva natura esclusivamente economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 3.2 dell'avviso pubblico
Prevede un requisito minimo inderogabile di 15 allievi ai fini dell'ammissibilità della proposta; la mancata copertura del requisito, pari a 14 allievi, non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.
Massime di principio
- Il mancato rispetto di un requisito minimo e inderogabile previsto dalla lex specialis ai fini dell'ammissibilità di una proposta non è sanabile mediante soccorso istruttorio quando l'integrazione inciderebbe sul contenuto sostanziale della proposta e sul numero minimo richiesto.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris è escluso quando l'atto applicativo della lex specialis abbia correttamente rilevato la carenza di un requisito quantitativo espresso come minimo inderogabile.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prosecuzione e allo svolgimento regolare di una procedura può prevalere sull'interesse del concorrente quando il pregiudizio allegato abbia natura esclusivamente economica.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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