Sentenza del 24/05/2019 n. 3220 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Termine per la costituzione in giudizio del ricorrente- notifica a mezzo posta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio non decorre dalla spedizione del ricorso, bensì dalla ricezione del plico da parte del destinatario, comprovata dall'avviso di ricevimento. La regola tutela il notificante, poiché il termine per la costituzione viene collegato al momento in cui la notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la decorrenza del termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante quando la notificazione del ricorso è effettuata tramite il servizio postale universale. In particolare, occorre stabilire se il termine decorra dalla data di spedizione della raccomandata oppure dalla data in cui il destinatario riceve il plico.
Norme richiamate
Disciplina processuale del termine di costituzione del ricorrente o dell'appellante
Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario.
Quando il ricorso è notificato mediante il servizio postale universale, il termine per la costituzione decorre dalla data di ricezione della notificazione, non dalla data di spedizione della raccomandata.
Massime di principio
- In caso di notificazione a mezzo posta, per il notificante il termine processuale collegato alla notificazione decorre, in linea generale, dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, coincidente con la ricezione del plico.
- La data di spedizione della raccomandata non è sufficiente, di per sé, a far decorrere il termine di costituzione del ricorrente o dell'appellante.
- È essenziale conservare e verificare l'avviso di ricevimento, poiché la data di consegna costituisce il riferimento per il calcolo dei trenta giorni.
- La regola opera specificamente per la notificazione effettuata tramite il servizio postale universale e deve essere coordinata con le eventuali disposizioni speciali applicabili al singolo rito.
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