Cassazione Penale, Ordinanza n. 03541/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 marzo 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi investivano, da un lato, il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p., e, dall'altro, la mancata qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, oltre a un rilievo sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il beneficio della messa alla prova è rimesso alla discrezionalità del giudice e presuppone una prognosi positiva sull'efficacia rieducativa e dissuasiva del programma, prognosi che i giudici di merito avevano escluso motivando sulla capacità criminale dell'imputato. Quanto al comma 5 dell'art. 73, la Corte osserva che l'imputazione contestata già prevedeva tale qualificazione; inoltre la questione sul trattamento sanzionatorio non era stata devoluta con i motivi di appello.
Norme richiamate
art. 168-bis c.p.
La messa alla prova è beneficio rimesso al potere discrezionale del giudice e richiede una prognosi positiva sulla capacità del programma di recupero di svolgere funzione riabilitativa e dissuasiva.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte rileva che la qualificazione attenuata era già presente nell'imputazione contestata, sicché il motivo di ricorso che la lamentava non coglieva nel segno.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione della messa alla prova non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice fondata su una prognosi favorevole circa l'efficacia del programma trattamentale rispetto alla rieducazione e alla prevenzione della reiterazione.
- Il diniego della messa alla prova è censurabile solo se la motivazione sui profili prognostici risulti mancante o manifestamente illogica; quando i giudici di merito valorizzano in modo congruo la capacità criminale dell'imputato, la decisione resiste al sindacato di legittimità.
- In cassazione non possono essere dedotte utilmente questioni non devolute con l'appello, né si può contestare una qualificazione giuridica che risulti già presente nell'imputazione o nella decisione di merito impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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