Sentenza del 12/06/2017 n. 3384 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio primo grado - Accoglimento ricorso contribuente - Spese giudizio - Avvenuta compensazione - Obbligo motivazione - Omessa pronuncia - Gravi eccezionali ragioni - Mancata sussistenza - Appello contribuente - Avvenuto accoglimento - Spese giudizio - Primo e secondo grado - Integrale riconoscimento - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato accolto. È stata ritenuta illegittima la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di primo grado in assenza di motivazione e di gravi ed eccezionali ragioni. Di conseguenza, al contribuente sono state riconosciute le spese di giudizio relative sia al primo sia al secondo grado.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Dopo l’accoglimento del ricorso introduttivo, il contribuente ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio. La compensazione era stata decisa senza una motivazione specifica e senza indicare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla. Il contribuente ha quindi chiesto il riconoscimento delle spese sostenute sia per il primo sia per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 92, comma 2, codice di procedura civile
La compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio richiede una motivazione adeguata e la sussistenza di specifiche gravi ed eccezionali ragioni. Una compensazione disposta senza motivazione non è legittima.
Massime di principio
- Quando il contribuente vince integralmente la controversia, la regola ordinaria è la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese.
- La compensazione delle spese non può essere disposta automaticamente o con una formula generica: il giudice deve indicare concretamente le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
- L’omessa motivazione sulla compensazione delle spese costituisce un vizio autonomo della sentenza e può essere fatto valere con l’impugnazione.
- Se la compensazione è illegittima, il giudice d’appello può riconoscere al contribuente le spese sia del primo grado sia del secondo grado, secondo l’esito complessivo della controversia.
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