Ordinanza n. 135/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) anno scolastico 2025/2026 del 7/10/25, nella parte in cui ha assegnato all'alunno un numero di sole 22 ore di sostegno, inferiore ed insufficienti rispetto a quelle necessarie e dovute, in considerazione dell’orario scolastico (40 ore), della frequenza (33 ore) ed in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche nonché per le ragioni di cui al presente ricorso che qui si intendano per trascritte; 2) del verbale di GLO del 7/10/25, nella parte in cui, sono state assegnate contraddittoriamente n. 22 ore sostegno all’alunno, nonostante quanto in esso rilevato in ordine all’alunno e, dunque, se e solo per quanto di ragione nei termini meglio precisati nel presente ricorso che qui si intendano per trascritti; 3) del decreto e/o ogni altro atto e/o provvedimento, anche successivo al pei 2025/26 di cui si ignorano estremi e contenuto, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha assegnato all’alunno, classe -OMISSIS-scuola -OMISSIS-di -OMISSIS-, l’insufficiente numero di 22 ore di sostegno e di tutto quanto in esso rilevato; 4) dei provvedimenti, di cui si ignorano estremi e contenuto, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale (o altro Ufficio) ha assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 all'alunno l’orario di cattedra per 22 ore settimanali di sostegno, inferiore a quelle necessarie in relazione alla disabilità, ivi incluso il decreto relativo agli atti gravati al punto sub 3;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato e verbale GLO del 7 ottobre 2025, nonché gli atti di assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assegnazione al minore di sole 22 ore settimanali di sostegno, ritenute insufficienti rispetto all'orario scolastico frequentato, pari a 33 ore nell'ambito di un orario scolastico di 40 ore, e alla gravità della disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Sono stati impugnati il PEI, il verbale del GLO, gli eventuali atti del dirigente scolastico e i provvedimenti dell'USR relativi all'assegnazione dell'organico di sostegno. Dal verbale GLO e dalla documentazione sanitaria emergevano la necessità di una guida costante dell'adulto, episodi di profonda angoscia e malessere, crisi di pianto, tentativi di fuga, lancio di oggetti e stati di frustrazione, nonché l'indicazione dell'unità multidisciplinare dell'ASL di sostegno specializzato e di un rapporto in deroga per gravità. La censura ha riguardato, in sostanza, l'insufficiente e contraddittoria quantificazione delle ore di sostegno e la mancata tempestiva attivazione della richiesta di ore o posti in deroga, in relazione all'effettivo fabbisogno educativo e assistenziale del minore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché la documentazione in atti evidenziava la necessità di una presenza costante dell'adulto e di sostegno specializzato, mentre il PEI quantificava il sostegno in 22 ore settimanali, inferiori all'orario frequentato. Ha inoltre rilevato che l'istituto sembrava aver atteso l'intervento del giudice anziché attivare tempestivamente la richiesta di ore o posti in deroga, qualificando tale condotta come reiterazione di una prassi già stigmatizzata dalla giurisprudenza. Ha riconosciuto il periculum in mora sia per l'avanzamento dell'anno scolastico sia per la natura fondamentale della situazione giuridica tutelata. L'amministrazione è stata ordinata a riesaminare gli atti impugnati alla luce dell'effettivo fabbisogno del minore entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
come da verbale Commissione medica INPS
La certificazione della situazione di gravità della disabilità costituisce elemento rilevante nella valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico, l'amministrazione deve considerare concretamente la gravità della disabilità, la documentazione sanitaria e funzionale, le esigenze comportamentali e didattiche dell'alunno e l'orario scolastico effettivamente frequentato; una quantificazione non coerente con tali elementi può giustificare il riesame cautelare dell'atto.
- Quando la documentazione del GLO e dell'unità multidisciplinare evidenzia la necessità di una presenza costante dell'adulto e di sostegno specializzato, l'assegnazione di un numero di ore inferiore all'orario frequentato dall'alunno richiede una specifica e coerente valutazione del fabbisogno.
- L'amministrazione scolastica non può attendere l'esito del giudizio per attivare la richiesta di ore o posti di sostegno in deroga quando gli elementi istruttori evidenziano una situazione di gravità e un fabbisogno superiore all'ordinario; tale inerzia può integrare un indice di illegittimità della quantificazione effettuata.
- Ai fini della tutela cautelare in materia di sostegno scolastico, il periculum in mora può essere ravvisato sia nell'avanzamento dell'anno scolastico, che rende difficilmente recuperabile il supporto non prestato, sia nella natura fondamentale del diritto coinvolto.
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