Sentenza del 28/02/2023 n. 6063 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo in quanto - secondo la ricorrente - la cartella contenuta nel ruolo non sarebbe mai stata notificata. Si deducevano l'illegittimità della notificazione eseguita a mano di un incaricato presso la sede della società, il disconoscimento delle sottoscrizioni e dei timbri apposti sui referti di notifica (con richiesta implicita di verificazione delle scritture) e la violazione delle regole di notifica (art. 139 c.p.c. e D.P.R. n. 600/1973, art. 60) in ipotesi di irreperibilità relativa e assenza della raccomandata informativa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile lo jus superveniens introdotto dal D.L. n.146/2021 (art. 3‑bis, poi art.12 comma 4‑bis D.P.R. n.602/1973) e l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite (sent. n.26283/22): l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il debitore dimostri uno dei precisi pregiudizi indicati dalla norma (partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell'art.80, comma 4 del Codice dei contratti; rischio di decurtazione di somme dovute da pubbliche amministrazioni per effetto delle verifiche ex art.48‑bis; perdita di benefici nei rapporti con pubbliche amministrazioni). La ricorrente non ha allegato né dimostrato tale interesse/pregiudizio; perciò la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla notificazione e sulle firme, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
Norma sul disconoscimento delle scritture private e conseguente onere della controparte di chiedere la verificazione; la corte non è entrata nella verifica sostanziale del disconoscimento per inammissibilità del ricorso.
art. 215 c.p.c.
Disciplina della produzione e disconoscimento di scritture private; richiamata dalla ricorrente ma non valutata nel merito dalla Corte per mancanza dell'interesse ad agire.
art. 216 c.p.c.
Regole processuali connesse alla verificazione delle scritture private; in concreto la Corte ha rilevato che la questione di merito non poteva essere esaminata ex auctoritate della inammissibilità dell'azione sull'estratto di ruolo.
art. 2702 c.c.
Riguarda la prova dell'autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni; la ricorrente richiamava l'onere di verificazione dopo disconoscimento, ma la Corte non è entrata nel merito.
art. 360 c.p.c., n. 4
Motivo di cassazione per omessa pronuncia su questione rilevante; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per motivi processuali (mancanza di interesse ad agire), quindi la censura non ha avuto accoglimento.
art. 139 c.p.c.
Norma sulle notificazioni effettuate da messo e dagli ufficiali giudiziari; dedotta dalla ricorrente per contestare la modalità di notifica, ma non esaminata nel merito per inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Regole sulla notifica degli atti fiscali; richiamato per censurare la procedura di notificazione tramite messo senza raccomandata informativa, ma non valutato nel merito per le stesse ragioni.
D.L. n. 146/2021, art. 3‑bis (conv. L. n.215/2021)
Ha introdotto nel D.P.R. n. 602/1973 l'art.12 comma 4‑bis che stabilisce i limiti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo; principio decisivo: l'estratto non è impugnabile salvo che il debitore dimostri uno dei specifici pregiudizi tassativi indicati dalla norma.
D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4‑bis
L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui..."
La norma ricognitiva distingue l'estratto (elaborato informatico non impugnabile in via ordinaria) dal ruolo/cartella e individua le ipotesi tassative in cui è ammessa l'impugnazione diretta per pregiudizi concreti; applicata retroattivamente ai processi pendenti dalla Cassazione a Sezioni Unite.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Stabilisce l'elenco degli atti impugnabili in materia tributaria; rilevante per la distinzione tra atti impugnabili e azioni di accertamento negativo, tema centrale nella decisione delle Sezioni Unite.
Cass. SS.UU. n. 19704/2015
Giurisprudenza che aveva riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo/estratto anche in assenza di rituale notificazione per garantire tutela immediata; principio superato o ricondotto dalle successive modifiche normative e dalla S.U. 26283/22.
Cass. SS.UU. n. 26283/2022
Interpretazione applicativa della nuova disciplina (art.12 comma 4‑bis D.P.R. 602/1973): la norma si applica ai processi pendenti, non è norma di interpretazione autentica né retroattiva nel senso di annullare effetti già realizzati, e richiede la prova dell'interesse/prejudizio per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Corte Cost. n. 114/2018
Ha affermato l'esistenza di tutela giurisdizionale nei casi di omessa o invalida notificazione della cartella, contribuendo alla complessa evoluzione giurisprudenziale citata nella decisione; la Cassazione ha comunque delineato l'attuale regime normativo che richiede la dimostrazione di specifici pregiudizi.
Massime di principio
- Dopo il D.L. n.146/2021 (art.12, comma 4‑bis D.P.R. 602/1973) l'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile: il ricorso contro l'estratto è ammissibile solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi tassativi previsti dalla norma (es. pregiudizio nelle procedure di gara, riscossione da soggetti pubblici in conseguenza di verifiche, perdita di benefici con PA).
- Se si contesta la mancata o irregolare notifica della cartella, è fondamentale documentare e allegare immediatamente il concreto pregiudizio e le prove rilevanti; in mancanza di ciò il giudice potrà dichiarare l'impugnazione inammissibile senza entrare nel merito delle questioni probatorie (es. disconoscimento firme).
- Il disconoscimento di firme e timbri richiede, in teoria, l'attivazione degli strumenti probatori (es. richiesta di verificazione della scrittura); tuttavia tali questioni sostanziali non potranno essere esaminate se manca l'interesse processuale a fondare l'impugnazione dell'estratto.
- L'interesse a impugnare può essere allegato e documentato anche durante il processo e, se necessario, anche in Cassazione mediante deposito documentale ex art. 372 c.p.c.; pertanto, se il pregiudizio si manifesta dopo l'inizio del giudizio, va tempestivamente provato e segnalato al giudice.
- Se successivamente interviene un atto esecutivo (pignoramento) o la cartella viene effettivamente notificata, il contribuente potrà esercitare le impugnazioni sugli atti concretamente notificati o sull'azione esecutiva, nei limiti consentiti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
- Prassi consigliata: quando si sospetta una notificazione irregolare raccogliere subito prove (assenza della raccomandata informativa, dichiarazioni testimoni, visure, documenti di consegna) e, se esiste il rischio di pregiudizio concreto previsto dalla norma, allegarlo chiaramente nel ricorso o con integrazioni documentali in corso di causa.
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