Ordinanza n. 2317/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Odontoiatria Padova); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione sede di prima scelta (Odontoiatria Padova); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione sede di prima scelta (Odontoiatria Padova) ; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’allegato n. 2 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Odontoiatria Padova) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Odontoiatria per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e la formazione della graduatoria, prova di ammissione, atti di correzione e assegnazione della sede universitaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali nn. 418/2025, 454/2025, 600/2025 e 1115/2025, l'avviso relativo alle prove, i quesiti, gli atti di costituzione della commissione scientifica, i verbali di correzione e gli ulteriori atti della procedura, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando l'ammissione a Odontoiatria presso l'Università di Padova, indicata come prima scelta. Le censure riguardavano, in sintesi, l'illegittima modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria e la lesione dell'affidamento e della par condicio; la valorizzazione dei voti inizialmente rifiutati; la mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti; la violazione dei principi di trasparenza e anonimato, anche per l'assenza di schermature e metal detector; la predeterminazione delle risposte corrette e dei sinonimi nelle domande aperte; le modalità di correzione e di funzionamento del sistema informatico; l'eccessiva difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile; la disomogeneità della preparazione impartita dagli atenei; l'eccesso di delega e la violazione del d.lgs. n. 71/2025; nonché questioni di legittimità costituzionale riferite agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. e all'applicazione differenziata della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese. Il ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stato inserito nella graduatoria e immatricolato a Odontoiatria presso l'Università di Perugia, ma non presso la sede di Padova.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In via sommaria, ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, fondato sull'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025, abbia introdotto un sistema articolato in sezioni e fasce, con bonus differenziati, idoneo a mantenere la preferenza dei candidati che avevano conseguito tre sufficienze secondo le regole originarie e a graduare progressivamente la posizione di chi accedeva alla graduatoria in forza della disciplina sopravvenuta. Tale sistema è stato ritenuto coerente con il bilanciamento tra copertura dei posti disponibili, esigenze del Servizio sanitario nazionale e tutela dell'affidamento dei candidati; la valorizzazione del voto rifiutato dopo un esito negativo al secondo appello è stata considerata coerente con la natura degli esami di profitto. Il mutamento normativo è intervenuto dopo lo svolgimento delle prove, senza modificare programmi, modalità di esame o criteri di valutazione comuni a tutti i candidati, e non è apparso manifestamente irragionevole o sproporzionato. Quanto alla posizione individuale, il ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, poiché la disciplina originaria richiedeva tre sufficienze; l'assegnazione a Perugia è quindi dipesa dalla posizione in graduatoria e non da un vizio della procedura. È stata inoltre rilevata l'assenza della prova di resistenza, poiché il ricorrente non ha dimostrato che l'eliminazione delle regole contestate gli avrebbe consentito di ottenere Padova. La doglianza relativa alla possibile diversa preparazione è stata ritenuta ipotetica e riconducibile all'autoresponsabilità del candidato. La mancata immediata assegnazione di tutti i posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, considerata la necessità di definire tempestivamente le immatricolazioni e di garantire il regolare svolgimento del secondo semestre, nonché la possibilità di utilizzare i posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Le censure sulla trasparenza della correzione, sulle risposte corrette, sui sinonimi, sul sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali sono state ritenute bisognose di approfondimento istruttorio: il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università, per quanto di competenza, di fornire chiarimenti documentati entro quaranta giorni. Le doglianze sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato, allo stato, vizi macroscopici delle valutazioni tecnico-discrezionali, anche in presenza di syllabus nazionali e prove uniformi. Non è stato ravvisato un plausibile eccesso di delega né una violazione del d.lgs. n. 71/2025. Le questioni costituzionali sono state ritenute prive, allo stato, di sufficiente rilevanza e non manifesta infondatezza, anche perché la differenziazione temporanea tra categorie di atenei e corsi è stata ritenuta sorretta da ragioni organizzative e transitorie e il ricorrente non aveva un interesse diretto alla disciplina relativa a corsi e atenei diversi da quelli cui aveva partecipato. È mancato anche il periculum in mora, poiché il ricorrente era già immatricolato a Odontoiatria presso l'Università di Perugia. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, a pena di improcedibilità, e ha posto le spese della fase cautelare a carico del ricorrente: 500 euro complessivi per le amministrazioni rappresentate dall'Avvocatura dello Stato e 400 euro ciascuno per le Università di Modena e Reggio Emilia e di Padova.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata esaminata e rigettata per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione presso la sede richiesta; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro legislativo della riforma dell'accesso ai corsi interessati; il sistema ministeriale è stato ritenuto, in sede cautelare, compatibile con la delega e con i presupposti legislativi dell'accesso al secondo semestre.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La censura costituzionale relativa all'esclusione iniziale delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese non è stata ritenuta assistita da rilevanza e non manifesta infondatezza.
legge n. 26/2025
Legge delega ritenuta non ostativa a un'applicazione graduale della riforma a diverse tipologie di corsi e atenei.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata una discriminazione irragionevole, poiché i criteri di selezione sono oggettivi e la differenziazione transitoria tra sistemi di accesso è stata ritenuta fondata su ragioni organizzative.
art. 34 Cost.
La disciplina dell'accesso programmato e della graduatoria nazionale è stata ritenuta compatibile, allo stato, con il diritto di accesso all'istruzione.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato un eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di corsi e atenei.
art. 97 Cost.
La relativa censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreto collegamento con la posizione del ricorrente.
Massime di principio
- In una procedura nazionale di accesso programmato, l'amministrazione può articolare la graduatoria in sezioni e fasce, attribuendo bonus differenziati, quando il sistema persegua il bilanciamento tra copertura dei posti, continuità della formazione e tutela dell'affidamento dei candidati che hanno operato secondo le regole originarie.
- La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non è, di per sé, illegittima se interviene dopo lo svolgimento delle prove senza alterare programmi, modalità di esame e criteri di valutazione, e se assicura una graduazione delle posizioni idonea a preservare la preferenza dei candidati più vicini alle condizioni originariamente richieste.
- Il candidato che impugna i criteri di formazione di una graduatoria deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe concretamente determinato una posizione utile per ottenere il bene della vita richiesto; la mera contestazione astratta delle regole non è sufficiente.
- La mancata assegnazione immediata, mediante ulteriori scorrimenti, di tutti i posti residui non determina necessariamente l'illegittimità della procedura quando il nuovo sistema universitario richieda la tempestiva definizione delle immatricolazioni per garantire la continuità didattica e consenta l'utilizzo dei posti per trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi.
- Le valutazioni sulla difficoltà delle prove, sulla proporzione tra quesiti e tempo disponibile e sull'organizzazione didattica appartengono alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e possono essere censurate in sede cautelare solo in presenza di elementi specifici idonei a evidenziare un vizio macroscopico, non mediante mere valutazioni alternative del candidato.
- Quando i controinteressati sono numerosissimi e la notificazione individuale è oggettivamente sommamente difficile, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, imponendo modalità e termini puntuali e prevedendo l'improcedibilità in caso di mancato adempimento.
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