Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 92/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di compensazione e revisione straordinaria dei prezzi relativa al SAL n. 1; nota di riscontro con richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi, impugnata con motivi aggiunti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento sull'istanza del 14 ottobre 2024, avente ad oggetto la compensazione dei prezzi e il conguaglio, per euro 8.378,36 con riferimento al SAL n. 1, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. n. 50/2022, relativo a un appalto di lavori aggiudicato nell'ambito di un accordo quadro. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, del decreto MIMS dell'11 novembre 2021 e dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento, oltre all'eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta. Ha chiesto anche l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, la condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento e al pagamento del credito, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 30 gennaio 2025, nella parte in cui la richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi avrebbe implicato un diniego della compensazione richiesta.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato accolto nei limiti dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il TAR ha ritenuto che l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 imponga alla stazione appaltante di procedere all'aggiornamento dei prezzi e di assumere una determinazione espressa sui SAL relativi a lavorazioni eseguite o contabilizzate nel periodo previsto dalla norma, anche mediante il reperimento delle risorse necessarie e l'accesso ai fondi previsti. La nota del 30 gennaio 2025 non è stata considerata sufficiente quale provvedimento conclusivo, poiché non risultava esaurita l'istruttoria né definita la posizione dell'amministrazione sulle specifiche difformità di conteggio dedotte dall'impresa. È stata quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio ed è stato imposto al Libero Consorzio di adottare una determinazione esplicita e conclusiva entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta potrà essere nominato su richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e di pagamento diretto del credito, perché l'amministrazione non aveva ancora esercitato compiutamente il proprio potere e permanevano adempimenti istruttori, anche sul reperimento delle risorse; il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, poiché la richiesta di accesso al Fondo non è stata dimostrata come lesiva in modo immediato, diretto e attuale. Il Libero Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    mediante l'adozione di un provvedimento espresso

    Impone all'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti conseguenti obbligatoriamente a un'istanza o da iniziare d'ufficio; l'obbligo sussiste anche quando ragioni di correttezza e buona amministrazione fondano nel privato una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell'amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo; il giudice ha fondato l'accoglimento principalmente sull'obbligo di conclusione del procedimento e sull'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 26 d.l. 50/2022

    I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari ... sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento

    Prevede, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, l'aggiornamento dei prezzi applicabili ai SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nei periodi considerati dalla norma e il riconoscimento dei maggiori importi nei limiti delle risorse disponibili, imponendo alla stazione appaltante di definire espressamente la relativa pretesa.

  • art. 26, comma 6-bis, d.l. 50/2022

    per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ... dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

    Estende al 2023 il meccanismo speciale di aggiornamento dei prezzi, prevedendo l'applicazione dei prezzari aggiornati e il riconoscimento dei maggiori importi nei limiti delle risorse disponibili.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di chiedere l'adozione del provvedimento; l'accertamento della fondatezza della pretesa è possibile solo quando non residuino margini di discrezionalità o ulteriori attività istruttorie.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Non consente al giudice di accertare la fondatezza della pretesa sostanziale quando manca un atto conclusivo e sono ancora necessari adempimenti istruttori, compresi quelli relativi al reperimento delle risorse.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Richiamato dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 per il computo delle compensazioni già riconosciute o liquidate.

  • art. 113-bis, comma 1, d.lgs. 50/2016

    Richiamato per i termini di pagamento dei certificati relativi agli stati di avanzamento dei lavori.

Massime di principio

  • Quando l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 è applicabile a un appalto di lavori, la stazione appaltante ha l'obbligo di procedere all'aggiornamento dei prezzi e di concludere espressamente il procedimento relativo alla compensazione spettante all'appaltatore, anche quando siano necessari accertamenti istruttori e il reperimento di risorse finanziarie.
  • La richiesta di accesso ai fondi previsti per l'adeguamento prezzi non esonera la stazione appaltante dall'obbligo di assumere una determinazione conclusiva sulla spettanza e sulla quantificazione della compensazione richiesta.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato, ma non può accertare direttamente la fondatezza della pretesa sostanziale né imporre il pagamento quando manchino un provvedimento conclusivo e gli accertamenti istruttori necessari.
  • Un atto interlocutorio o una comunicazione che non definisca l'istruttoria e non prenda posizione sulle contestazioni relative alla quantificazione della compensazione non equivale a un provvedimento conclusivo del procedimento.
  • L'impugnazione di un atto endoprocedimentale o interlocutorio è inammissibile se il ricorrente non dimostra una lesione immediata, diretta e attuale della propria posizione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.