Sentenza del 21/12/2017 n. 5571 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società di comodo - Test di operatività - Eventi non imputabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società sosteneva che il mancato raggiungimento dei ricavi presunti non dipendesse da una scelta volontaria o elusiva dell'imprenditore, ma da circostanze estranee alla propria volontà. In particolare, trovandosi in difficoltà economiche, aveva chiesto all'ente locale committente di rivedere gli accordi relativi a interventi edilizi già appaltati; l'ente, tuttavia, non aveva dato riscontro alla richiesta. La società riteneva quindi che tale situazione non dovesse incidere negativamente sul test di operatività.
La decisione
La pretesa fondata sull'applicazione automatica della disciplina delle società di comodo è stata ritenuta non corretta. Il mancato superamento del test di operatività può essere neutralizzato quando il contribuente dimostri che la produzione di ricavi inferiori ai minimi legislativi è dipesa da eventi oggettivi, documentati ed estranei alla sua volontà. La condotta dell'ente locale, rimasto senza esprimersi sulla richiesta di revisione degli accordi, è stata considerata una circostanza non imputabile alla società e quindi idonea a giustificare la disapplicazione della disciplina.
Norme richiamate
Disciplina delle società non operative o di comodo e test di operatività
Il mancato raggiungimento dei ricavi minimi non determina automaticamente l'applicazione della disciplina quando il contribuente dimostri l'esistenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla propria volontà, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi presunti.
Massime di principio
- Il test di operatività deve essere applicato considerando le concrete condizioni economiche e operative della società, non in modo meramente automatico.
- Gli eventi estranei alla volontà dell'impresa possono giustificare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, purché siano effettivi, oggettivi e adeguatamente documentati.
- Le difficoltà derivanti dall'inerzia o dal mancato riscontro di un ente pubblico possono rilevare quando incidono direttamente sulla possibilità della società di realizzare i ricavi attesi.
- Il contribuente deve dimostrare il nesso causale tra l'evento non imputabile e il mancato conseguimento dei ricavi minimi; non è sufficiente allegare genericamente una situazione di difficoltà economica.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, richieste di revisione, solleciti, comunicazioni e ogni altro documento idoneo a provare sia l'evento esterno sia l'impossibilità concreta di raggiungere i parametri di operatività.
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