Cassazione Penale, Sentenza n. 15340/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 16/09/2025 con cui era stata respinta l'istanza di differimento della pena anche nella forma della detenzione domiciliare. Nel ricorso per cassazione si denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per omesso confronto con la documentazione prodotta, in particolare riguardante i comportamenti collaborativi del detenuto rispetto alle esigenze curative e sanitarie e l'assenza di profili di pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, con dichiarazione sottoscritta personalmente e dai difensori in data 11/02/2026, ha espressamente rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (essendo stato ammesso alla detenzione domiciliare). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che considera la rinuncia atto abdicativo, irrevocabile e recettizio, e ha rilevato la sussistenza dei requisiti formali della rinuncia ai sensi dell'art. 589 c.p.p. (richiamo agli artt. 581-583 c.p.p.). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente liquidata di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Per motivi di riservatezza relativi alle condizioni di salute sono stati omessi dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
Stabilisce le forme e i termini della rinuncia all'impugnazione; richiamato per sottolineare che la rinuncia deve essere un atto formale che garantisca la sicura provenienza dall'interessato
artt. 581, 582, 583 cod. proc. pen.
Richiamati dall'art. 589 per disciplinare le forme e le condizioni degli atti processuali relativi alle impugnazioni e alla loro validità formale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione
art. 52 d.lgs. 196/2003
Imposto il divieto di divulgare generalità e altri dati identificativi del ricorrente per ragioni di tutela delle condizioni di salute, giustificando l'omissione dei dati nel provvedimento
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è atto formale, abdicativo e irrevocabile: una volta dichiarata correttamente non può essere revocata e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Per essere efficace la rinuncia deve rispettare le forme previste dagli artt. 589 e dagli artt. 581-583 c.p.p.: è opportuno che sia un atto sottoscritto sia dal ricorrente sia dai difensori per garantirne la provenienza.
- Se il motivo dell'impugnazione è divenuto privo d'interesse (es. perché il ricorrente ha ottenuto la misura richiesta), il ricorrente può rinunciare: il giudice di legittimità dichiarerà l'inammissibilità e applicherà le conseguenze di legge (spese e, se previsto, somme a favore della Cassa delle ammende).
- La dichiarazione di rinuncia può essere proposta anche da imputati detenuti, purché rispettate le forme richieste dalla legge.
- In presenza di dati sensibili (es. condizioni di salute) la pubblicazione del provvedimento deve tutelare la riservatezza secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
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