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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-837/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2026. — NOVA IBEROMOLDES - SGPS, S.A. contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e) – Conferimenti di capitale – Operazioni di ristrutturazione – Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) – Imposte sui trasferimenti di valori mobiliari – Imposte di trasferimento – Costituzione di una società di capitali – Versamento del capitale sociale mediante partecipazioni detenute dalla società conferente in società che possiedono beni immobili – Imposta sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso. — Causa C-837/24

Giurisprudenza europea62024CJ0837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l’impostazione secondo cui la direttiva 2008/7 realizza un’armonizzazione esaustiva delle imposte indirette sulla raccolta di capitali. Nel caso esaminato, il conferimento di partecipazioni per costituire una società di capitali integra un’operazione di ristrutturazione e non può essere colpito dall’IMT portoghese. Le deroghe dell’articolo 6 non coprono l’imposta in questione, perché non si tratta di un trasferimento autonomo di valori mobiliari né di un vero trasferimento immobiliare.

La direttiva 2008/7/CE osta all’assoggettamento a imposta dei conferimenti in natura consistenti in partecipazioni sociali effettuati per costituire una società di capitali, quando l’imposta nazionale colpisca indirettamente il trasferimento di quote di società immobiliari e sia parametrata al valore degli immobili sottostanti.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se una normativa nazionale che assoggetta a IMT il trasferimento di quote di società che possiedono immobili, anche quando tali quote siano conferite per costituire una società di capitali e il corrispettivo consista in azioni della società beneficiaria, sia compatibile con la direttiva 2008/7/CE; in particolare, se tale operazione rientri nella nozione di conferimento di capitale o di operazione di ristrutturazione, se l’imposta sia vietata dall’articolo 5, se possa rientrare nelle deroghe dell’articolo 6 e se, in ipotesi, le aliquote nazionali siano compatibili con l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 11.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la costituzione di una società di capitali finanziata mediante conferimento di partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di altre società costituisce un’operazione di ristrutturazione ai sensi della direttiva 2008/7; di conseguenza, gli Stati membri non possono assoggettare tale operazione ad alcuna imposta indiretta, neppure quando l’imposta nazionale sia formalmente costruita come imposta di trasferimento di quote o come imposta con base commisurata al valore degli immobili detenuti dalle società partecipate. Le deroghe dell’articolo 6 non si applicano, poiché il trasferimento di quote è accessorio e non autonomo, non vi è trasferimento di proprietà immobiliare e la base imponibile dell’imposta nazionale non può elidere il divieto posto dall’articolo 5.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2008/7/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2008/7/CE
  • Allegato I della direttiva 2008/7/CE

Imposizione indiretta sui conferimenti di partecipazioni e costituzione di una società di capitali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD), Portogallo, nell’ambito di una controversia tra NOVA IBEROMOLDES – SGPS, S.A. e l’amministrazione tributaria portoghese. Il nodo centrale è la compatibilità con la direttiva 2008/7/CE di un’IMT applicata a un’operazione di riorganizzazione societaria realizzata mediante conferimento di quote di società proprietarie di immobili.

Fatti e procedimento principale

La NOVA IBEROMOLDES è stata costituita come società per azioni di diritto portoghese; il capitale sociale è stato interamente versato mediante conferimenti in natura consistenti in partecipazioni detenute dall’azionista unico in altre società. Una di tali società possedeva due beni immobili. L’amministrazione tributaria ha ritenuto non applicabile il regime di neutralità fiscale e ha assoggettato l’operazione a IMT ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT, che equipara al trasferimento immobiliare l’acquisto di quote di società immobiliari quando il socio raggiunge almeno il 75% del capitale.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama la direttiva 2008/7/CE, in particolare:

  • l’articolo 3, lettera a), che include tra i conferimenti di capitale la costituzione di una società di capitali;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che qualifica come operazione di ristrutturazione l’acquisizione di quote rappresentative della maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, se remunerata almeno in parte con titoli della società acquirente;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), che vieta agli Stati membri di assoggettare tali operazioni ad imposta indiretta;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ammette solo in via derogatoria talune imposte sui trasferimenti di valori mobiliari o immobili;
  • l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 11, evocati dal giudice del rinvio in relazione all’aliquota e alla base imponibile.

Qualificazione dell’operazione

La Corte osserva che la costituzione della Nova Iberomoldes rientra in linea di principio nell’articolo 3, lettera a), della direttiva. Tuttavia, poiché il capitale sociale è stato integralmente versato mediante partecipazioni che rappresentavano la maggioranza dei diritti di voto di altre società e tali partecipazioni sono state remunerate con titoli della nuova società, l’operazione soddisfa i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Ne deriva che si tratta di una operazione di ristrutturazione, con la conseguenza che opera il divieto di imposizione indiretta sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e).

Natura dell’IMT e inapplicabilità delle deroghe dell’articolo 6

La Corte qualifica l’IMT come imposta indiretta ai fini della direttiva, indipendentemente dalla qualificazione nazionale. Essa colpisce infatti la circolazione di quote di società che possiedono immobili e, nel caso concreto, si applica anche al conferimento di tali quote a una società di capitali. La circostanza che la base imponibile sia calcolata sul valore patrimoniale fiscale degli immobili non muta la natura del prelievo, perché il divieto dell’articolo 5 si estende anche alle imposte che, sotto il profilo degli effetti, gravano sul conferimento.

Quanto alle deroghe dell’articolo 6:

  • la lettera a) non si applica, perché il trasferimento di quote non costituisce un’operazione autonoma, ma è accessorio alla ristrutturazione;
  • la lettera c) non si applica, poiché il trasferimento non è remunerato altrimenti che con quote sociali;
  • la lettera b) non si applica, perché non vi è stato alcun trasferimento del diritto di proprietà sugli immobili, né in senso giuridico né, nel contesto di una riorganizzazione infragruppo, in senso economico.

Evasione ed elusione fiscali

Il governo portoghese ha invocato la prevenzione di evasione ed elusione fiscali. La Corte replica che la direttiva 2008/7 non contiene una clausola generale in tal senso e che, comunque, non è possibile fondare il prelievo su presunzioni generali. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del codice dell’IMT è infatti formulato in termini generali, senza richiedere elementi concreti di abuso; pertanto eccede quanto necessario e non rispetta il principio di proporzionalità.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 3, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2008/7/CE ostano a una normativa nazionale che assoggetta a imposta un’operazione di costituzione di una società di capitali, finanziata mediante partecipazioni in società immobiliari, quando la base imponibile è determinata in funzione del valore patrimoniale fiscale degli immobili o del valore contabile di bilancio. Poiché la risposta alle prime cinque questioni è assorbente, la sesta non viene esaminata ulteriormente.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaimposte sulla raccolta di capitaliristrutturazioni societarieimposta sui trasferimenti immobiliaridiritto societario

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