Cassazione Civile, Ordinanza n. 09207/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società concessionaria aveva ottenuto in arbitrato rituale la condanna della P.A. concedente a tenerla indenne dai danni subiti per il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche del rapporto concessorio: in particolare per l'espansione delle scommesse clandestine, l'ingresso di operatori stranieri nel mercato e la mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate. La Corte d'appello aveva però dichiarato nullo il lodo, ritenendo che la controversia, perché incidente sull'esercizio di poteri autoritativi, rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e fosse quindi sottratta alla libera compromettibilità in arbitri; la nullità era stata affermata ai sensi dell'art. 829, comma 4, n. 2, c.p.c. La ricorrente ha censurato tale statuizione, deducendo in sostanza che la controversia fosse invece di natura patrimoniale, attinente alla fase esecutiva del rapporto concessorio e all'eventuale inadempimento della P.A. alle obbligazioni convenzionali, quindi devoluta al giudice ordinario e compromettibile in arbitrato. Il ricorso conteneva due motivi, ma la Corte ha esaminato e accolto il secondo, relativo alla giurisdizione/compromettibilità in arbitri; il primo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite in materia di concessioni per scommesse ippiche: la controversia risarcitoria relativa al sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche della convenzione e alla mancata attivazione di modalità di raccolta delle giocate appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda la fase di attuazione del rapporto concessorio e l'adempimento delle obbligazioni convenzionali, non l'esercizio di poteri autoritativi. Di conseguenza, la lite è compromettibile in arbitrato rituale. La sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità del lodo è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Il primo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 829, comma 4, n. 2, c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello come base della dichiarazione di nullità del lodo per violazione di regole di diritto; la Cassazione ha ritenuto erronea tale applicazione perché la controversia era comunque devoluta al giudice ordinario e arbitrabile.
art. 374, comma 1, ultimo inciso, c.p.c.
consente alla sezione semplice di decidere la questione già esaminata dalle Sezioni Unite, essendo richiamabile la riserva di cui alla norma.
art. 276 c.p.c.
menzionato nel ragionamento sul principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione senza seguire necessariamente l'ordine logico delle questioni.
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno dell'esigenza di economia processuale e celerità nella decisione secondo la ragione più liquida.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno dell'esigenza di economia processuale e celerità nella decisione secondo la ragione più liquida.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a concessioni pubbliche, la verifica sulla giurisdizione e sulla compromettibilità in arbitri deve concentrarsi sulla natura sostanziale della pretesa: se la lite riguarda diritti soggettivi e l'inadempimento di obbligazioni convenzionali nella fase di attuazione del rapporto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La sola presenza di un rapporto concessorio con una pubblica amministrazione non basta a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre che la controversia involga l'esercizio di poteri autoritativi della P.A.; in difetto, la lite resta di natura patrimoniale e arbitrabile.
- Quando la questione è già stata risolta dalle Sezioni Unite, la sezione semplice può conformarsi al principio di diritto consolidato e decidere la causa sulla base di esso.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire il giudizio sulla questione di più agevole soluzione, privilegiando economia processuale e celerità.
- Se la controversia è compromettibile in arbitrato rituale e il lodo è stato annullato per un erroneo difetto di giurisdizione, la sentenza che ha dichiarato la nullità deve essere cassata con rinvio per il riesame nel merito e la regolazione delle spese.
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