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Sentenza

Sentenza n. 1892/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 653/2025 pubblicata in data 15 ottobre 2025, emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, notificata il 17 ottobre 2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cuneo del 3 giugno 2026;

Giustizia amministrativa202600942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, n. 653/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto le somme dovute per la carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, n. 653/2025, pubblicata il 15 ottobre 2025, notificata il 17 ottobre 2025 e passata in giudicato, chiedendo il pagamento di complessivi € 1.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo e alla rivalutazione monetaria. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo; il Ministero si è costituito opponendosi formalmente.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza: ritiene integrati i presupposti processuali, rilevando che la sentenza è stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che l’omessa esecuzione del giudicato non è contestata. Ordina al Ministero di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla precedente notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, cui spetterà effettuare il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; la ricorrente deve trasmettergli il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa. Il compenso commissariale è considerato compreso nella retribuzione del dipendente pubblico. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, e alla rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Disposta inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e può predisporre le misure necessarie a fronte dell’eventuale persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    La proposizione della domanda di ottemperanza è stata ritenuta procedibile dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale.

    La liquidazione dei compensi segue i parametri indicati, applicando la dimidiazione e ulteriori riduzioni motivate dalla serialità e dalla limitata complessità della controversia, nonché dalle difficoltà operative rappresentate dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, il termine legale per l’adempimento è inutilmente decorso e l’amministrazione non ha dato esecuzione alla statuizione, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire il giudicato può essere individuato in un dipendente pubblico, anche con facoltà di delega; se le funzioni sono connesse ai compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.
  • La serialità e la limitata complessità giuridica della controversia, insieme alle specifiche difficoltà operative dell’amministrazione nell’esecuzione di titoli della stessa natura, possono essere considerate nella riduzione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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