Cassazione Penale, Sentenza n. 25746/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., deducendo violazione di legge in quanto l'apparecchio telefonico rinvenuto era privo di batteria e di scheda SIM e quindi, a suo avviso, non idoneo ad effettuare comunicazioni; denunciava che i giudici di merito non avevano accertato l'effettiva idoneità del dispositivo a comunicare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 391-ter cod. pen. nel senso che l'oggetto materiale del reato è il dispositivo nella sua unitarietà e dotato di idoneità ad effettuare comunicazioni; sono escluse parti o accessori (es. la sola scheda SIM). Ne consegue che un telefono privo di batteria e di SIM non è idoneo a comunicare e pertanto non integra il reato contestato. Non risultando possibile, per il tempo trascorso, eseguire accertamenti ulteriori sulla presenza di una SIM o sulla possibilità di funzionamento del dispositivo, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 391-ter cod. pen.
rubricato come "accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione"; menziona "apparecchio telefonico" e "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni"
La Corte interpreta la norma come riferita esclusivamente al dispositivo nella sua unitarietà e dotato di idoneità a comunicare; sono escluse le parti o accessori (es. scheda SIM) e i dispositivi non in grado di effettuare comunicazioni (per mancanze tecniche come assenza di batteria).
art. 9 dl. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
Atto introduttivo della fattispecie: la norma è stata introdotta per contrastare l'introduzione e l'uso in carcere di apparecchi idonei a comunicare, per garantire la sicurezza carceraria e l'effettività della pena.
art. 391-bis cod. pen.
Norma richiamata a titolo di distinzione: disciplina specifica su agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime differenziato (art. 41-bis); l'art. 391-ter opera fuori dai casi disciplinati dall'art. 391-bis.
Sentenza Sez. 6, n. 42941 dell'11/09/2024 (PG c/Collalunga, Rv. 287262 — 01)
Precedente interpretativo che già aveva escluso l'estensione dell'art. 391-ter alle sole parti o accessori del dispositivo (come la SIM), sostenendo che l'oggetto materiale deve essere il dispositivo immediatamente utilizzabile per comunicare.
Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 2021
Richiamata in tema di necessità di rispetto dei principi di legalità e determinatezza della fattispecie penale; la Corte sottolinea che non è consentita un'analoga estensione del fatto tipico che leda prevedibilità e riserva di legge.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 391-ter cod. pen. l'oggetto materiale deve essere un dispositivo unitario effettivamente idoneo a effettuare comunicazioni; non sono sufficienti parti o accessori disgiunti (es. sola scheda SIM).
- La prova dell'idoneità del dispositivo a comunicare (es. presenza di batteria, SIM, componenti funzionali) grava sull'accusa: senza accertamenti che ne attestino la potenziale funzionalità il reato non è configurato.
- Un telefono privo di batteria e di SIM, se non si dimostra che poteva comunque funzionare o che il detenuto disponeva della SIM da inserire, non rientra nella fattispecie punita dall'art. 391-ter.
- L'art. 391-ter punisce anche condotte antecedenti alla comunicazione effettiva (introduzione o resa disponibile), ma l'anticipazione della risposta penale è limitata dall'esigenza che l'oggetto sia idoneo alla comunicazione; l'interpretazione estensiva che ricomprenda elementi non idonei contrasta con il principio di legalità.
- Non è ammessa estensione analogica della fattispecie per ricomprendere comportamenti non espressamente previsti dal legislatore (es. introduzione di singole parti): eventuali ampliamenti devono essere fatti dal legislatore.
- Nei casi in cui, per il tempo trascorso o per l'impossibilità materiale, non sia più possibile accertare la funzionalità del dispositivo o la presenza di accessori necessari, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio.
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