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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25746/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., deducendo violazione di legge in quanto l'apparecchio telefonico rinvenuto era privo di batteria e di scheda SIM e quindi, a suo avviso, non idoneo ad effettuare comunicazioni; denunciava che i giudici di merito non avevano accertato l'effettiva idoneità del dispositivo a comunicare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 391-ter cod. pen. nel senso che l'oggetto materiale del reato è il dispositivo nella sua unitarietà e dotato di idoneità ad effettuare comunicazioni; sono escluse parti o accessori (es. la sola scheda SIM). Ne consegue che un telefono privo di batteria e di SIM non è idoneo a comunicare e pertanto non integra il reato contestato. Non risultando possibile, per il tempo trascorso, eseguire accertamenti ulteriori sulla presenza di una SIM o sulla possibilità di funzionamento del dispositivo, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    rubricato come "accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione"; menziona "apparecchio telefonico" e "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni"

    La Corte interpreta la norma come riferita esclusivamente al dispositivo nella sua unitarietà e dotato di idoneità a comunicare; sono escluse le parti o accessori (es. scheda SIM) e i dispositivi non in grado di effettuare comunicazioni (per mancanze tecniche come assenza di batteria).

  • art. 9 dl. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173

    Atto introduttivo della fattispecie: la norma è stata introdotta per contrastare l'introduzione e l'uso in carcere di apparecchi idonei a comunicare, per garantire la sicurezza carceraria e l'effettività della pena.

  • art. 391-bis cod. pen.

    Norma richiamata a titolo di distinzione: disciplina specifica su agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime differenziato (art. 41-bis); l'art. 391-ter opera fuori dai casi disciplinati dall'art. 391-bis.

  • Sentenza Sez. 6, n. 42941 dell'11/09/2024 (PG c/Collalunga, Rv. 287262 — 01)

    Precedente interpretativo che già aveva escluso l'estensione dell'art. 391-ter alle sole parti o accessori del dispositivo (come la SIM), sostenendo che l'oggetto materiale deve essere il dispositivo immediatamente utilizzabile per comunicare.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 98 del 2021

    Richiamata in tema di necessità di rispetto dei principi di legalità e determinatezza della fattispecie penale; la Corte sottolinea che non è consentita un'analoga estensione del fatto tipico che leda prevedibilità e riserva di legge.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 391-ter cod. pen. l'oggetto materiale deve essere un dispositivo unitario effettivamente idoneo a effettuare comunicazioni; non sono sufficienti parti o accessori disgiunti (es. sola scheda SIM).
  • La prova dell'idoneità del dispositivo a comunicare (es. presenza di batteria, SIM, componenti funzionali) grava sull'accusa: senza accertamenti che ne attestino la potenziale funzionalità il reato non è configurato.
  • Un telefono privo di batteria e di SIM, se non si dimostra che poteva comunque funzionare o che il detenuto disponeva della SIM da inserire, non rientra nella fattispecie punita dall'art. 391-ter.
  • L'art. 391-ter punisce anche condotte antecedenti alla comunicazione effettiva (introduzione o resa disponibile), ma l'anticipazione della risposta penale è limitata dall'esigenza che l'oggetto sia idoneo alla comunicazione; l'interpretazione estensiva che ricomprenda elementi non idonei contrasta con il principio di legalità.
  • Non è ammessa estensione analogica della fattispecie per ricomprendere comportamenti non espressamente previsti dal legislatore (es. introduzione di singole parti): eventuali ampliamenti devono essere fatti dal legislatore.
  • Nei casi in cui, per il tempo trascorso o per l'impossibilità materiale, non sia più possibile accertare la funzionalità del dispositivo o la presenza di accessori necessari, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio.

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