Cassazione Penale, Sentenza n. 21314/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione, dopo la scarcerazione per decorrenza termini, di «altre misure» ai sensi dell'art. 307, comma 1 c.p.p. (obbligo di presentazione periodica ex art. 282 e divieto di dimora in Sicilia ex art. 283, commi 3-4). Il ricorrente censurava la mancata motivazione circa l'esistenza di esigenze nuove e diverse rispetto a quelle che avevano giustificato la custodia cautelare originaria, sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare la persistenza delle esigenze originarie invece di accertare e motivare esigenze sopravvenute; richiamava orientamenti giurisprudenziali favorevoli alla necessità di esigenze nuove e la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 44060/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Ha affermato che, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 44060/2024, per disporre le «altre misure» di cui all'art. 307, comma 1, c.p.p., quando l'imputato è stato scarcerato per decorrenza dei termini, è necessario che sussistano esigenze nuove e diverse rispetto a quelle che avevano determinato la custodia originaria; la persistenza delle sole esigenze originarie è insufficiente e la sussistenza delle nuove esigenze deve essere espressamente esaminata e motivata.
Norme richiamate
art. 307 cod. proc. pen.
le altre misure nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza termini vengono disposte solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare
La Corte stabilisce che, alla luce delle Sezioni Unite n. 44060/2024, l'adozione delle altre misure post-scarcerazione richiede l'esistenza di nuove e comprovate esigenze, diverse da quelle originarie; la semplice persistenza delle ragioni originarie è insufficiente e la sussistenza delle esigenze sopravvenute deve essere espressamente scrutinata e motivata
art. 282 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di presentazione periodica alla P.G.; nel caso concreto era una delle misure applicate cumulativamente ex art. 307
art. 283, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Norma che consente il divieto di dimora (qui: in Sicilia); nel provvedimento impugnato tale misura era stata disposta ma con alcune prescrizioni accessorie revocate dal Tribunale per incompatibilità
art. 303 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'art. 307; la questione rilevante è il rapporto tra termini della custodia e successiva imposizione di misure
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata in materia di finalità delle misure cautelari: tali misure perseguono esigenze cautelari (es. incolumità pubblica, pericolo di fuga, inquinamento probatorio) e non finalità sanzionatorie o rieducative; eventuali violazioni vanno valutate rispetto a queste finalità
art. 416-bis cod. pen.
Norma penale relativa al reato di associazione mafiosa: indicata come uno dei reati contestati all'imputato e contestualizza la gravità del quadro cautelare originario, ma non è il punto decisivo della questione di diritto
Sezioni Unite, n. 44060/2024 (giurisprudenza)
Pronuncia ritenuta dalla Corte non meramente obiter: afferma che la verifica per l'adozione di misure ex art. 307 non può limitarsi al richiamo dell'accertamento originario ma deve dar conto delle ragioni per cui si ritiene sussistano nuove e comprovate esigenze cautelari sopravvenute alla scarcerazione; la Corte di cassazione la segue come linea interpretativa vincolante sul punto
Massime di principio
- Dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, per imporre 'altre misure' ex art. 307 c.p.p. il giudice deve accertare e motivare l'esistenza di esigenze nuove e diverse rispetto a quelle che giustificarono la custodia originaria; la mera persistenza delle esigenze originarie non basta.
- La sussistenza delle esigenze sopravvenute deve essere espressamente scrutinata nel provvedimento e adeguatamente motivata, con riferimento a elementi concreti e comprovati.
- La pronuncia delle Sezioni Unite n. 44060/2024 è considerata dalla Corte come guida interpretativa vincolante su questo tema: l'accertamento non può essere un semplice rinvio all'originaria valutazione cautelare.
- Le misure cautelari hanno finalità esclusivamente cautelari (art. 274 c.p.p.); eventuali considerazioni sulla personalità dell'imputato o effetti sanzionatori non possono sostituire la necessità di esigenze cautelari sopravvenute.
- In caso di decisione favorevole al ricorrente (annullamento), il giudice di merito è tenuto a riesaminare la posizione e, se intende nuovamente applicare misure, a fornire motivazione specifica sulle esigenze nuove e comprovate che giustificano tale scelta.
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