Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39790 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di cartella di pagamento per Euro 141.568,58 a titolo di sanzioni IVA emessa sulla base di un atto di contestazione precedentemente notificato e divenuto inoppugnabile. La contribuente aveva dedotto in dichiarazione IVA il credito relativo al 1993, in contrasto con il D.L. n.16/1993, art.11 (che imponeva il rimborso in titoli di Stato per determinate eccedenze IVA). La CTR aveva annullato la cartella ritenendo che la disciplina nazionale fosse stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'UE dalla sentenza C-78/00 della Corte di Giustizia e ritenendo che l'atto di contestazione non fosse ancora definitivo al momento della decisione comunitaria. L'Agenzia ricorre in Cassazione sostenendo che la cartella è mero atto esecutivo riferito a un atto di contestazione già definitivo e che quindi non potevano essere riaperte questioni relative all'atto presupposto ormai giudicato.

La decisione

La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, assorbe il secondo, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto dell'impugnazione della cartella di pagamento. La Corte rileva che l'atto di contestazione era definitivo e che la cartella ha funzione esecutiva; perciò non è ammesso, nel giudizio sulla cartella, riesaminare vizi dell'atto presupposto già divenuto inoppugnabile. Richiama la giurisprudenza UE e nazionale sul principio di intangibilità del giudicato e sulle eccezioni estremamente limitate (es. discriminazioni o rendere impossibile l'esercizio dei diritti UE, o decisione definitiva della Commissione anteriore al giudicato). Spese dei gradi di merito compensate; spese di Cassazione a carico della controricorrente per Euro 5.600,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n.16 del 1993

    Disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA derivante da importazioni comunitarie: imponeva, per taluni casi (importazioni da Stati membri >10% degli acquisti 1992), il rimborso in titoli di Stato e vietava il riporto del credito. La Corte nazionale ha ritenuto che tale previsione fosse stata dichiarata incompatibile con il diritto UE dalla C-78/00, ma la Cassazione afferma che tale incompatibilità non può rimettere in discussione atti presupposti già divenuti definitivi.

  • D.Lgs. n.546 del 1992

    Stabilisce che ciascun atto impugnabile può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo atti presupposti non notificati. La Cassazione ne trae il principio che la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e non può essere usata per impugnare vizi dell'atto presupposto già giudicato.

  • D.P.R. n.602 del 1973

    Attribuisce alla cartella di pagamento funzione esecutiva equivalente alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica; la cartella è quindi atto meramente esecutivo e non processuale di merito.

  • D.Lgs. n.472 del 1997

    Norma richiamata nel gravame rispetto alle sanzioni tributarie; nella vicenda è stata discussa la corretta applicazione delle sanzioni alla luce dell'illegittimità comunitaria della disciplina nazionale.

  • Direttiva del Consiglio 77/388/CEE

    Rilevante per la compatibilità della disciplina nazionale sul rimborso IVA; la Corte d'Appello europeo aveva interpretato l'art.11 D.L. 16/1993 in contraddizione con princìpi della Direttiva.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa C-78/00

    Ha dichiarato l'incompatibilità di talune previsioni nazionali (legate al rimborso dell'IVA in titoli di Stato) con il diritto comunitario; la CTR ha ritenuto applicabile tale decisum, ma la Cassazione ha affermato che tale incompatibilità non può incidere su un giudicato già formato salvo eccezioni da giurisprudenza UE.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    es. Cass. n. 3021/2018; Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. n. 13102/2017; Cass. n. 21082/2011; Cass. n. 2046/2017; Cass. n. 16032/2015; Cass. n. 18642/2018

    Ricorrono principi consolidati sulla natura esecutiva della cartella, sull'intangibilità del giudicato anche rispetto al diritto UE e sulle eccezioni estremamente limitate che consentono un riesame di giudicati alla luce del diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è un atto esecutivo: nel giudizio sulla cartella si possono dedurre solo vizi propri della cartella e non riproporre questioni sostanziali già decise con sentenza passata in giudicato sull'atto presupposto.
  • Se l'atto di contestazione (o altro atto presupposto) è divenuto definitivo (giudicato), i successivi sviluppi di diritto comunitario che ne dichiarino l'incompatibilità non consentono di reggere normalmente la riapertura del relativo contenzioso esecutivo, salvo situazioni strettamente eccezionali.
  • Le eccezioni all'intangibilità del giudicato in relazione al diritto UE sono estremamente limitate: ad esempio quando sussistano discriminazioni tra situazioni o quando sia resa in pratica impossibile o estremamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento UE, oppure in presenza di una decisione definitiva della Commissione Europea antecedente alla formazione del giudicato.
  • Per tutelarsi in modo efficace, il contribuente deve sollevare tempestivamente le questioni di illegittimità comunitaria nel giudizio relativo all'atto presupposto (avviso di accertamento/atto di contestazione) prima che diventi definitivo; non è adeguato attendere la fase esecutiva per introdurre tali doglianze.
  • L'amministrazione può validamente procedere alla riscossione mediante cartella quando l'atto impositivo/sanzionatorio è divenuto inoppugnabile; la cartella svolge funzione di titolo esecutivo e, pertanto, le censure di merito sull'originaria pretesa tributaria dovevano essere state proposte nei precedenti gradi di giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.