Cassazione Civile, Ordinanza n. 33336/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente intestato a una società, emesso anche nei confronti dei fideiussori. In primo grado l’opposizione è stata accolta solo in parte: il tribunale ha revocato il decreto e ha condannato i fideiussori al pagamento di una somma ridotta, respingendo però le loro domande restitutorie e risarcitorie. In appello i fideiussori hanno ottenuto un esito favorevole: la corte territoriale ha ritenuto non pattuite per iscritto la commissione di massimo scoperto e la clausola di capitalizzazione trimestrale, ha disapplicato il meccanismo di adeguamento alle prescrizioni CICR e, ricalcolando i rapporti di conto con consulenza tecnica, ha accertato saldi a credito e condannato la banca alla restituzione di complessivi euro 57.519,60 in favore degli appellanti. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 81 c.p.c., 1949, 1950, 2033 e 2697 c.c., sostenendo che i fideiussori difettassero di legittimazione ad agire per ripetizione d’indebito, perché non avevano dimostrato di avere effettuato pagamenti propri al creditore e non potevano chiedere la restituzione di somme addebitate su un conto intestato alla debitrice principale; (2) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 81 e 100 c.p.c., con censura alla motivazione della sentenza d’appello per aver confuso la qualità di fideiussori con una legittimazione sostitutiva all’azione di ripetizione; (3) violazione dell’art. 1283 c.c., della delibera CICR 9 febbraio 2000 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’adeguamento della banca al regime di capitalizzazione trimestrale reciproca fosse legittimo, essendo stato effettuato con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, e che non fosse necessaria una nuova espressa approvazione della clausola anatocistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che l’azione di ripetizione d’indebito spetta al solvens, cioè al soggetto che ha eseguito il pagamento, e non al fideiussore che non abbia allegato né provato di aver pagato personalmente il creditore; pertanto i fideiussori non erano legittimati a ottenere la condanna restitutoria relativa a somme addebitate sul conto della debitrice principale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata il principio secondo cui, per i contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche anteriori sono radicalmente nulle in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999; ne consegue l’impraticabilità del giudizio di comparazione ex art. 7, comma 2, della delibera CICR e la necessità di una espressa pattuizione per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione. Tuttavia, nel caso concreto, la censura bancaria su questo punto è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
"Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"
la legittimazione ad agire dipende dalla prospettazione della titolarità del diritto fatto valere; non è sufficiente la mera affermazione di un interesse di fatto o di un rapporto accessorio
art. 100 c.p.c.
richiamato per contestare la legittimazione ad agire; la Corte ribadisce che l’interesse e la legittimazione vanno distinti dalla titolarità sostanziale del diritto
art. 1949 c.c.
richiamato per evidenziare il carattere accessorio della fideiussione, che consente al fideiussore di opporre eccezioni ma non di sostituirsi al debitore principale nelle azioni spettanti a quest’ultimo
art. 1950 c.c.
richiamato nella censura; la Corte valorizza il fatto che il regresso del fideiussore presuppone il pagamento da parte sua
art. 2033 c.c.
l’azione di ripetizione d’indebito ha natura restitutoria, è personale e spetta al soggetto che ha eseguito il pagamento senza causa, con onere di provare il pagamento e la mancanza di causa solvendi
art. 2697 c.c.
l’attore in ripetizione deve provare sia l’avvenuto pagamento sia l’inesistenza di una causa giustificativa; la titolarità del diritto sostanziale è elemento costitutivo della domanda
art. 1283 c.c.
richiamato in tema di anatocismo; la Corte conferma la nullità delle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000 nei contratti di conto corrente stipulati prima di essa
delibera CICR 9 febbraio 2000
per i vecchi contratti non è praticabile il giudizio comparativo dell’art. 7, comma 2, se la clausola anatocistica originaria è nulla; per introdurre validamente una nuova capitalizzazione occorre una espressa pattuizione conforme all’art. 2
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio di legittimità invocata per le violazioni di legge dedotte nei motivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata nel secondo motivo, ma la Corte ricostruisce la censura come attinente alla legittimazione e alla titolarità del diritto
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme all’orientamento di legittimità consolidato
art. 115 c.p.c.
richiamato nella censura sulla prova dell’adeguamento al CICR, ma il motivo è ritenuto inammissibile
art. 116 c.p.c.
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove, ma il motivo è ritenuto inammissibile
art. 645 c.p.c.
richiamato per l’opposizione al decreto ingiuntivo
art. 331 c.p.c.
richiamato per escludere la necessità del litisconsorzio nei confronti del debitore principale nel giudizio di impugnazione promosso solo dai fideiussori
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999
la sua parziale declaratoria di incostituzionalità ha inciso sulla sanatoria delle clausole anatocistiche pregresse
L. n. 128/1998, art. 1, comma 5
richiamata come parametro della delega rispetto alla quale è stata ravvisata l’incostituzionalità del d.lgs. 342/1999
Massime di principio
- La legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto: la prima dipende dalla prospettazione della domanda, mentre la seconda attiene al merito e deve essere allegata e provata da chi invoca il diritto.
- L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo è personale e spetta al soggetto che ha eseguito il pagamento senza causa; chi non abbia pagato personalmente non può ottenere la restituzione come se fosse solvens, salvo un diverso e autonomo titolo.
- Il fideiussore, per effetto dell’accessorietà della garanzia, può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ma non acquisisce per ciò solo una legittimazione sostitutiva a esercitare le azioni restitutorie che competono al debitore garantito.
- In tema di ripetizione d’indebito, l’attore deve provare sia l’avvenuto pagamento sia l’assenza di una valida causa giustificativa; quando il pagamento è solo parzialmente dovuto, l’onere probatorio riguarda la parte eccedente.
- Nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche originarie colpite da nullità non possono costituire valido termine di comparazione ai fini dell’adeguamento ex art. 7, comma 2, della delibera CICR; per introdurre validamente la capitalizzazione occorre una nuova espressa pattuizione conforme all’art. 2 della delibera.
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