Tribunale, Sentenza T-148/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 26 April 2023. — Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark pinar KURUYEMIȘ – Earlier German word mark PINAR – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Right to be heard – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Suspension of proceedings – Article 71(1) of Delegated Regulation (EU) 2018/625. — Case T-148/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato l’opposizione al marchio figurativo richiesto "pinar KURUYEMIȘ". Sono dichiarati inammissibile il motivo relativo al diritto di essere sentito nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e infondato quello sulla mancata sospensione del procedimento. Nel merito, il Tribunale conferma l’esistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore tedesco PINAR, valorizzando l’identità dei prodotti e la forte prossimità tra i segni sul piano visivo e fonetico.
Marchio UE figurativo "pinar KURUYEMIȘ": conferma del rigetto dell’opposizione per rischio di confusione con il marchio tedesco anteriore PINAR e infondatezza delle doglianze su diritto di essere sentito e sospensione del procedimento
La questione giuridica
Se la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che ha accolto l’opposizione contro il marchio figurativo richiesto fosse viziata: i) da violazione del diritto di essere sentito nel procedimento di opposizione dinanzi alla divisione di opposizione; ii) da mancata sospensione del procedimento in presenza di contestazioni di invalidità del marchio anteriore; iii) da erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per insussistenza di un rischio di confusione tra il segno richiesto e il marchio anteriore PINAR.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso può censurare solo vizi propri di tale decisione; pertanto, una pretesa violazione del diritto di essere sentito verificatasi davanti alla divisione di opposizione è irrilevante se non incide sulla legittimità della decisione impugnata. Inoltre, l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 attribuisce alla commissione di ricorso una mera facoltà, non un obbligo, di sospendere il procedimento: la pendenza di procedimenti di nullità sul marchio anteriore non impone automaticamente la sospensione. Quanto al merito, in presenza di identità dei prodotti, somiglianza visiva media e somiglianza fonetica elevata tra il segno richiesto e il marchio anteriore PINAR, con distintività normale del marchio anteriore e senza confronto concettuale possibile, sussiste un rischio di confusione per il pubblico rilevante tedesco ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo "pinar KURUYEMIȘ": rischio di confusione con PINAR e rigetto del ricorso
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti alimentari della classe 29. Il Tribunale esamina tre censure: diritto di essere sentito, sospensione del procedimento e rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva chiesto la registrazione del segno figurativo composto dagli elementi verbali "pinar" e "kuruyemiş", con grafica su sfondo rosso, per numerosi prodotti a base di frutta secca, frutta e vegetali trasformati e snack della classe 29. Yadex International GmbH aveva proposto opposizione basandosi, tra l’altro, sul marchio tedesco anteriore PINAR, anch’esso per vari prodotti della classe 29.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello della richiedente, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico tedesco.
Normativa applicabile
Il Tribunale ricorda che la data di deposito della domanda, 4 dicembre 2019, è decisiva per individuare la normativa sostanziale applicabile, e dunque il regolamento (UE) 2017/1001. Le disposizioni del precedente regolamento n. 207/2009 richiamate nella decisione impugnata devono essere intese come riferite alle corrispondenti norme del regolamento 2017/1001, sostanzialmente identiche.
Sono richiamati in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
- l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
- l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
- l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625.
Primo motivo: diritto di essere sentito
La ricorrente sosteneva che la divisione di opposizione avesse violato l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 non consentendole di replicare alle osservazioni finali dell’altra parte nel procedimento amministrativo.
Il Tribunale dichiara il motivo inammissibile perché non diretto contro la decisione della commissione di ricorso, ma contro quella della divisione di opposizione. In un ricorso ex articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sono impugnabili soltanto le decisioni delle commissioni di ricorso, e la legittimità del giudizio del Tribunale va valutata sulla base degli accertamenti di fatto e di diritto contenuti nella decisione impugnata.
Secondo motivo: mancata sospensione del procedimento
La ricorrente invocava l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, sostenendo che la commissione di ricorso avrebbe dovuto sospendere il procedimento o, quantomeno, consultare le parti, poiché sul marchio anteriore erano pendenti procedimenti di invalidità davanti a organismi nazionali.
Il Tribunale respinge la censura. Osserva che:
- nessuna delle parti aveva chiesto la sospensione;
- la norma attribuisce alla commissione una facoltà e non un obbligo di sospendere il procedimento d’ufficio;
- il fatto che il marchio anteriore sia oggetto di procedimenti paralleli non comporta una sospensione automatica;
- al momento della decisione il marchio anteriore era valido.
Di conseguenza, la mancata sospensione non costituisce errore manifesto né vizia la decisione impugnata.
Terzo motivo: rischio di confusione
Nel merito, il Tribunale conferma integralmente l’analisi della commissione di ricorso.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
I prodotti in questione sono beni alimentari di consumo quotidiano, destinati al grande pubblico. Il livello di attenzione del consumatore varia da basso ad متوسطo, in linea con la giurisprudenza sui prodotti alimentari di basso valore e acquisto frequente. Il territorio rilevante è la Germania, perché il marchio anteriore è un marchio tedesco.
Confronto dei segni
Il segno richiesto è un marchio complesso composto dai termini "pinar" e "kuruyemiş" e da un elemento figurativo semplice; il marchio anteriore è il solo segno verbale PINAR.
Il Tribunale ritiene che:
- il termine "pinar" è l’elemento dominante del segno richiesto;
- "kuruyemiş" è distintivo ma secondario, per dimensione, posizione e resa grafica;
- la componente figurativa ha funzione meramente decorativa.
Sul piano visivo, il marchio anteriore è integralmente incluso nel marchio richiesto, circostanza che genera una somiglianza media, attenuata ma non neutralizzata dagli elementi aggiuntivi.
Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che il pubblico tedesco tenderà probabilmente a pronunciare solo "pinar", perché "kuruyemiş" è difficile da articolare e non è un vocabolo noto. Anche ove fosse pronunciato, la pronuncia del marchio anteriore sarebbe comunque interamente riprodotta nel segno richiesto.
Sul piano concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico rilevante, sicché il confronto non è possibile.
Confronto dei prodotti e distintività del marchio anteriore
I prodotti sono identici e il marchio anteriore presenta distintività normale, equivalente a un grado medio di distintività.
Valutazione globale
Considerando l’identità dei prodotti, la somiglianza visiva media, la somiglianza fonetica elevata, l’assenza di confronto concettuale e la distintività normale del marchio anteriore, il Tribunale conclude che il pubblico rilevante può ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Sussiste quindi un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Esito e spese
Il ricorso è respinto integralmente. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale, incluse quelle sostenute da EUIPO e dall’interveniente. Il Tribunale precisa inoltre che le spese del procedimento amministrativo davanti a EUIPO seguono le regole proprie dell’operativo della decisione impugnata e che non sono recuperabili le spese dell’opposizione in quanto tali.
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