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Sentenza

Sentenza del 20/09/2021 n. 1119 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - Appello - Parte appellata - Distinzione tra eccezioni assorbite ed eccezioni rigettate - Sussiste - Appello incidentale su eccezioni assorbite - Non è necessario - Riproposizione espressa in appello - Necessità-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

questione relativa alla necessità per la parte appellata di proporre appello incidentale in relazione a eccezioni e questioni trattate in primo grado: occorre distinguere tra eccezioni esaminate e respinte dal giudice di primo grado e eccezioni semplicemente assorbite o non trattate. Per le seconde, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 546/92 (richiamando l'art. 346 c.p.c.), l'appellato è onerato di riproporre espressamente in appello le questioni non trattate dal primo giudice, pena la loro decadenza.

La decisione

la sentenza afferma che non è necessario proporre appello incidentale per contestare questioni che il giudice di primo grado ha esaminato e respinto (perché sono decise nel merito). Viceversa, per le eccezioni/questioni che il primo giudice ha solo assorbito o non ha affrontato, l'appellato deve riproporle espressamente al momento della costituzione in giudizio in appello, entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale; in mancanza si considerano rinunciate.

Norme richiamate

  • art. 56 D.lgs. 546/1992

    imposta all'appellato l'onere di riproporre le questioni non decise dal giudice di primo grado; la mancata riproposizione nei termini e modi previsti comporta la decadenza/rinuncia delle stesse

  • art. 346 c.p.c. (richiamato)

    principio processuale analogo applicato in materia civile: le questioni non sollevate o non riproposte in appello si considerano rinunciate; il richiamo serve a confermare il modello di riproposizione espresso dal codice di procedura civile

Massime di principio

  • Distinguere sempre, nella comparsa di costituzione o nella memoria d'appello, tra questioni che il primo giudice ha deciso nel merito e quelle che sono rimaste assorbite o non affrontate: le prime non richiedono appello incidentale per essere contestate in appello, le seconde sì (o comunque vanno riproposte espressamente).
  • L'appellato che intende far valere questioni non affrontate in primo grado deve manifestare espressamente tale volontà al momento della costituzione in giudizio in appello, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, pena la decadenza.
  • Per evitare sorprese processuali, chi propone l'appello principale dovrebbe indicare chiaramente tutte le questioni che intende impugnare; chi è chiamato in causa deve valutare tempestivamente se riproporre o meno le questioni assorbite e provvedere alla loro riproposizione nei termini.
  • La mancata impugnazione o la mancata riproposizione per tempo comporta possibilità di preclusione e perdita di diritto a far valere la questione in sede di appello.
  • In fase di consulenza difensiva è opportuno verificare gli atti di primo grado per catalogare le questioni come 'decise' o 'assorbite' e predisporre appello incidentale o dichiarazioni di riproposizione formali nei termini prescritti.

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