Sentenza del 05/04/2017 n. 2709 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Verifiche fiscali - PVC - Presentazione di osservazioni e memorie difensive da parte del contribuente - Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione sulle difese preventive del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria non avesse adeguatamente considerato e motivato sulle osservazioni, memorie difensive e richieste presentate entro il termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione (PVC). Tale fase costituisce un autonomo diritto di difesa preventiva, distinto dalla successiva difesa in sede contenziosa.
La decisione
La contestazione è stata accolta in linea di principio: anche quando il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 sia stato rispettato, l'Amministrazione finanziaria deve motivare l'avviso di accertamento tenendo conto delle osservazioni e delle difese preventive formulate dal contribuente. L'obbligo di motivazione deriva dalla funzione autonoma del contraddittorio preventivo; le difese presentate non possono essere ignorate né considerate assorbite dalla possibilità di contestare l'atto in giudizio.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La norma riconosce al contribuente un diritto autonomo di difesa preventiva e impone il rispetto di un termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. L'Amministrazione deve inoltre valutare le osservazioni presentate e darne conto nella motivazione dell'atto.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva di osservazioni al PVC attiva un contraddittorio preventivo autonomo, distinto dalla difesa successiva davanti al giudice.
- Il rispetto del termine di 60 giorni non esaurisce gli obblighi dell'Amministrazione: l'avviso deve confrontarsi concretamente con le principali argomentazioni e richieste del contribuente.
- Una motivazione che ignori del tutto le memorie preventive, o che le rigetti con formule meramente generiche, può determinare l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
- Il contribuente dovrebbe conservare prova dell'invio e del contenuto delle osservazioni, evidenziando puntualmente i fatti, i documenti e le norme rilevanti.
- L'obbligo di considerazione delle difese preventive non implica necessariamente l'accoglimento delle richieste del contribuente, ma richiede una valutazione effettiva e motivata da parte dell'ufficio.
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