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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10395/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna. In sede di legittimità ha dedotto l'illegittimità del diniego, sostenendo in sostanza che tra i reati giudicati nelle diverse sentenze vi sarebbe stato un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo era meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione, privo di specifica critica alla motivazione impugnata, e soprattutto non si confrontava con gli argomenti decisivi fondati sulla notevole distanza temporale tra i fatti e sulla loro commissione in regioni diverse e distanti, elementi ritenuti incompatibili con la configurabilità della continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non fosse consentita in cassazione perché aspecifica e fattuale, in quanto non confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato e volta solo a riproporre questioni già disattese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione può negarla quando non emergano indici di un medesimo disegno criminoso.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    il medesimo disegno criminoso richiede un programma unitario di condotte illecite previamente ideato e non una mera propensione a delinquere o un generico proposito di lucro illecito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è inammissibile quando manca di specificità o non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiama l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, la cui violazione comporta inammissibilità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso già esistente al momento del primo reato, con programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi.
  • La mera analogia tra i reati, il contesto di commissione, la generica spinta a delinquere o un proposito di reperire denaro illecitamente non bastano a integrare il medesimo disegno criminoso.
  • La notevole distanza cronologica tra gli episodi e la loro commissione in luoghi differenti sono elementi fortemente ostativi al riconoscimento della continuazione, se non accompagnati da concreti indici di programmazione unitaria.
  • In cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre doglianze di merito già esaminate senza una specifica critica alla motivazione del giudice dell'esecuzione.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorra colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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