Cassazione Civile, Ordinanza n. 18042/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria in pool stipulato nel 2006 per un immobile, con obbligazione dell’utilizzatrice al pagamento di canoni poi risultati insoluti. Le concedenti ottennero decreto ingiuntivo per canoni e interessi moratori; l’utilizzatrice propose opposizione deducendo, tra l’altro, l’usurarietà del rapporto sia sotto il profilo del tasso complessivo sia con riguardo agli interessi di mora. Il Tribunale rigettò l’opposizione ritenendo non raffrontabili gli interessi moratori al tasso soglia di usura; la Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarò invece la nullità delle clausole sugli interessi di mora e rideterminò gli interessi nella misura legale. In cassazione le concedenti deducono: 1) vizio di motivazione della sentenza d’appello, ritenuta apparente e incomprensibile nella parte in cui afferma l’usurarietà degli interessi di mora; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per difetto assoluto di motivazione; 3) violazione dell’art. 113 c.p.c. per non avere la Corte territoriale applicato d’ufficio il decreto ministeriale rilevante ai fini della verifica dell’usura. La società utilizzatrice resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, lamentando: 1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per alcune affermazioni della Corte d’appello sulla corrispondenza intercorsa tra persone fisiche; 2) omesso esame/motivazione apparente sulla ricostruzione del significato delle e-mail che, secondo la ricorrente incidentale, avrebbero escluso una volontà abdicativa alla risoluzione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame delle censure accolte e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ritiene fondate le doglianze delle concedenti nella parte in cui la motivazione d’appello sull’usurarietà degli interessi di mora è apodittica e non consente di comprendere il percorso logico seguito, né quale decreto ministeriale sia stato effettivamente applicato, e ribadisce che i decreti ministeriali in materia di usura sono fonti integrative del diritto, conoscibili d’ufficio dal giudice. L’impugnazione incidentale è invece respinta in rito perché non colpisce la ratio decidendi o si risolve in una rivalutazione del merito e delle prove.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è stato accolto il motivo relativo alla mancata applicazione d’ufficio della disciplina antiusura e dei decreti ministeriali rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Rileva per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante nei casi denunciati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera critica alla valutazione delle prove o alle deduzioni difensive.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone una motivazione effettiva e intelligibile della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede l’esposizione delle ragioni della decisione in modo idoneo a rendere comprensibile l’iter logico.
art. 113 c.p.c.
Il giudice deve conoscere e applicare d’ufficio le fonti normative integrative del diritto, incluse le disposizioni regolamentari rilevanti per la disciplina dell’usura.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l’oggetto della decisione e non le argomentazioni poste a sostegno.
art. 115 c.p.c.
La censura sull’uso delle risultanze probatorie deve essere specifica e non generica.
art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM costituiscono riferimento necessario per il confronto.
art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996
Il tasso soglia si calcola aggiungendo il margine di tolleranza previsto dalla norma ai parametri ministeriali.
art. 1815, comma 2, c.c.
Dall’accertamento dell’usurarietà discende la non debenza degli interessi nella misura usuraria pattuita.
art. 1224, comma 1, c.c.
In luogo della pattuizione usuraria, gli interessi moratori possono essere ricondotti alla misura degli interessi corrispettivi leciti.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nella parte in cui si afferma che la disciplina integrativa dell’usura va conosciuta d’ufficio e non dipende dalla sola allegazione probatoria delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non è utilizzabile per contestare la mera valutazione delle prove o delle deduzioni difensive.
- La motivazione è apparente quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e non permette alcun controllo sull’esattezza e logicità della decisione; tale anomalia integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c.
- In materia di usura, i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM sono fonti integrative del diritto e devono essere conosciuti e applicati d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla produzione o dall’allegazione delle parti.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la verifica dell’usurarietà deve avvenire secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità e tenendo conto del decreto ministeriale vigente ratione temporis.
- Accertata l’usurarietà della pattuizione sugli interessi, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, restando eventualmente dovuti nella diversa misura lecita applicabile.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice esorbita dall’oggetto della domanda o dell’eccezione, non quando articola argomentazioni o valutazioni fattuali poste a sostegno della ratio decidendi.
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