Cassazione Penale, Sentenza n. 21644/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alle fallite "Metallugica Meridoniale s.r.l." e "Transformet s.r.l. Uni Personale". Ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, sostenendo che la notifica era stata effettuata presso il difensore senza che fosse accertata l'impossibilità di notificare presso il domicilio eletto, in violazione dell'art. 161, comma 4, e art. 179 c.p.p.; (2) vizio di motivazione per mancata adeguata risposta della Corte di appello riguardo all'ammissione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., della relazione tecnica del consulente del pubblico ministero; (3) vizio di motivazione per mancata valutazione dell'alternativa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa; (4) contestazione dell'applicazione dell'aggravante per rilevante gravità del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo (nullità della notificazione) non appariva manifestamente infondato. Poiché i reati si erano estinti per prescrizione successivamente alla sentenza di appello, e tenuto conto del principio che un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della relativa fase processuale (con conseguente limitazione del potere di rilevare cause di non punibilità), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
La norma impone che la notificazione a difensore sia possibile solo se è accertata l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto; l'inosservanza di tale presupposto può comportare la nullità della notificazione e incidere sulla validità della fase processuale di impugnazione.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle regole generali di notificazione: la corretta esecuzione della notificazione è condizione di validità dell'atto e della fase processuale che ne consegue.
art. 507 cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di atti probatori in sede di appello e impone che la Corte di appello dia adeguata motivazione quando decide sull'ammissione di documenti o consulenze tecniche; una mancata risposta ai rilievi della difesa può costituire vizio di motivazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di cause di non punibilità/estinzione della punibilità: la Corte osserva che, se l'impugnazione è inammissibile e non ha validamente avviato la fase, il giudice dell'impugnazione non è investito del potere di rilevare cause di non punibilità ai sensi di questa norma.
Giurisprudenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000; Sez. U., n. 15 del 30/06/1999; Sez. U., n. 21 del 11/11/1994; Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005; Sez. U., 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Orientamento consolidato secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale; di conseguenza, il giudice dell'impugnazione non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità salvo che il ricorso sia valido.
Massime di principio
- La corretta notificazione degli atti processuali (in particolare del decreto di citazione per l'appello) è essenziale: la notifica presso il difensore è ammissibile solo se è dimostrata l'impossibilità di notificare al domicilio eletto (art. 161, c.4 c.p.p.). La mancata osservanza può determinare la nullità dell'atto e l'annullamento della sentenza impugnata.
- Se l'appello è inammissibile o la fase d'impugnazione non è validamente instaurata, il giudice di merito o dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità (es. estinzione per prescrizione) che siano intervenute successivamente alla sentenza impugnata; per questo la questione dell'ammissibilità è spesso decisiva.
- Quando in sede di appello la difesa contesta l'ammissione di consulenze o relazioni tecniche (art. 507 c.p.p.), la Corte di appello deve motivare adeguatamente la decisione di ammissione o esclusione; la mancata risposta ai rilievi può configurare vizio di motivazione.
- La scadenza dei termini di prescrizione va calcolata con attenzione rispetto alle date di decorrenza indicate per ciascun reato; se la prescrizione si perfeziona dopo la sentenza di appello ma la fase d'impugnazione è stata validamente instaurata, la cassazione può comunque decidere in relazione all'estinzione sopravvenuta; se invece l'impugnazione è invalida, tale rilievo può essere precluso.
- In casi analoghi è strategico per la difesa: (a) verificare e documentare eventuali vizi di notificazione per incidere sulla validità dell'impugnazione; (b) sollevare tempestivamente le doglianze sulla motivazione riguardo all'accoglimento di prove tecniche; (c) monitorare i termini di prescrizione e la loro eventuale maturazione nel corso del processo.
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