Sentenza del 05/11/2015 n. 8924 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONE TRIBUTARIA - Omesso versamento - Tardiva presentazione della garanzia fideiussoria - Compensazioni Iva di gruppo - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione della sanzione prevista per l’omesso o tardivo versamento dell’imposta a causa della tardiva presentazione della garanzia fideiussoria richiesta dall’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 per ottenere il rimborso accelerato delle eccedenze IVA. Il contribuente sosteneva che il semplice ritardo nella prestazione della garanzia non equivalesse a un omesso versamento né rendesse illegittima la compensazione IVA. In base al principio di stretta legalità sancito dall’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, una sanzione può essere applicata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
La decisione
La sanzione è stata ritenuta non applicabile. La tardiva presentazione della garanzia fideiussoria può incidere sulla possibilità di ottenere immediatamente il rimborso o sulla detraibilità dell’imposta, ma non integra di per sé un omesso versamento. La sanzione per omesso versamento presuppone infatti l’accertamento dell’effettivo inadempimento dell’obbligazione tributaria, mentre la garanzia ha una funzione diversa: assicurare il recupero dell’imposta eventualmente risultata indebitamente rimborsata o compensata. Gli effetti sanzionatori possono quindi derivare solo dall’accertata insussistenza del diritto al rimborso o dalla sostanziale illegittimità della compensazione, non dal mero ritardo nella presentazione della garanzia.
Norme richiamate
Articolo 3 del d.lgs. n. 472/1997
Principio di stretta legalità: non può essere applicata una sanzione se il fatto non è espressamente previsto dalla legge come illecito sanzionabile.
La norma impedisce di estendere la sanzione prevista per l’omesso versamento a una condotta diversa, quale la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria, quando non sia stato accertato un effettivo omesso versamento.
Articolo 38-bis del d.P.R. n. 633/1972
Prevede la prestazione di una garanzia per ottenere il rimborso accelerato delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale.
La garanzia fideiussoria svolge una funzione cautelare e di assicurazione del recupero dell’imposta, non costituisce un adempimento equiparabile al versamento dell’IVA e il suo ritardo non determina automaticamente l’illegittimità sostanziale del rimborso o della compensazione.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie devono essere applicate in modo tassativo e non possono essere estese per analogia a condotte soltanto simili a quelle espressamente sanzionate.
- Il ritardo in un adempimento di garanzia o cautelare non equivale automaticamente all’omesso versamento dell’imposta: occorre verificare se il tributo sia stato effettivamente non pagato o se il rimborso o la compensazione fossero sostanzialmente indebiti.
- La tardiva presentazione della garanzia può comportare conseguenze amministrative o incidere sulla fruizione immediata del rimborso, ma non giustifica da sola la sanzione per omesso versamento.
- Per applicare una sanzione collegata a un rimborso o a una compensazione occorre distinguere tra irregolarità formali o procedurali e inesistenza sostanziale del diritto al rimborso o alla compensazione.
- In situazioni analoghe, l’Amministrazione deve dimostrare non soltanto il ritardo nella garanzia, ma anche l’effettivo presupposto normativo della specifica sanzione e, se richiesto, l’indebito utilizzo del credito o l’omesso pagamento.
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