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Ordinanza

Ordinanza n. 952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1398/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 1398/2025 e, in via sostanziale, diffida comunale al pagamento dei costi di opere fognarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio Lama di Cervo ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La controversia riguarda la diffida con cui il Comune di Altamura ha intimato al Consorzio il pagamento della quota di costo relativa alle opere di ampliamento della fognatura nera, realizzazione della condotta premente e dell'impianto di sollevamento in via Grottole, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 1191 del 31 dicembre 1998. Il TAR aveva ritenuto che, in base a precedenti decisioni dello stesso Tribunale del 2017, rimaste inappellate, il Consorzio avesse già usufruito delle opere e fosse quindi tenuto a sostenerne, per la parte di competenza, i costi secondo quanto previsto dalla deliberazione comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata. Pur lasciando impregiudicate le eccezioni di rito e senza definire il merito dell'appello, il Collegio ha ritenuto prevalente la valutazione del periculum in mora. Il pregiudizio allegato aveva natura esclusivamente patrimoniale e non era stato dimostrato in modo idoneo come grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata è stata esaminata nella fase cautelare dell'appello; la misura è stata negata per l'insufficiente dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione cautelare della sentenza appellata, il pregiudizio dedotto deve essere grave e irreparabile e deve essere dimostrato in modo idoneo dalla parte richiedente.
  • Il pregiudizio avente natura meramente patrimoniale, ove non accompagnato da specifici elementi dimostrativi della gravità e irreparabilità, non è sufficiente a ottenere la sospensione cautelare della sentenza.
  • Nella fase cautelare d'appello il giudice può respingere l'istanza sulla base dell'insufficiente dimostrazione del periculum in mora, lasciando impregiudicate le questioni di rito e il merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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