Cassazione Civile, Ordinanza n. 05660/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilisti)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di infrazione elevato nei confronti del conducente di un’autovettura di proprietà della coniuge, perché il veicolo circolava con assicurazione RCA scaduta e non ancora rinnovata al momento del controllo. I ricorrenti hanno opposto il verbale sostenendo che, per effetto della disciplina emergenziale COVID-19, al termine ordinario di tolleranza di quindici giorni previsto dall’art. 1901, comma 2, c.c. andassero sommati ulteriori quindici giorni, sicché il periodo di circolazione consentita senza copertura si sarebbe esteso fino a trenta giorni dalla scadenza. In appello hanno inoltre contestato il calcolo della sanzione applicata, deducendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto corretta la somma di euro 607,60, mentre tale importo corrispondeva, secondo i ricorrenti, al pagamento ridotto previsto per il pagamento immediato ex art. 202 c.d.s. e non alla misura della sanzione da applicare. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ex art. 360, n. 3, c.p.c., hanno denunciato violazione degli artt. 193, commi 2 e 3, e 202 c.d.s., lamentando l’erronea sussunzione della fattispecie e il fondamento della decisione su un presupposto sbagliato circa l’importo sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina applicabile affermando che, poiché la polizza era scaduta l’8 maggio 2020 e rinnovata solo il 17 giugno 2020, la riattivazione era avvenuta oltre la tolleranza ordinaria di cui all’art. 1901, comma 2, c.c. e oltre l’ulteriore proroga di quindici giorni prevista dalla normativa emergenziale. Tuttavia, poiché il rinnovo era intervenuto entro quindici giorni dalla definitiva scadenza calcolata secondo quella disciplina, trovava applicazione il comma 3 dell’art. 193 c.d.s., che riduce alla metà la sanzione del comma 2. La Corte ha inoltre chiarito che l’importo di euro 607,60 richiamato dal Tribunale non era la sanzione base, ma il risultato del calcolo per pagamento immediato ex art. 202 c.d.s., sicché il giudice di merito aveva erroneamente individuato la norma applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 193, comma 2, cod. strada
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 866,00 a euro 3.464,00
stabilisce la sanzione base per la circolazione senza copertura assicurativa.
art. 193, comma 3, cod. strada
se l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di scadenza, l’ammontare della sanzione prevista dal secondo comma è ridotta alla metà
prevede un regime premiale con riduzione alla metà della sanzione base quando la copertura sia ripristinata entro quindici giorni dalla scadenza.
art. 1901, comma 2, c.c.
ordinari 15 giorni di tolleranza
individua il termine di tolleranza ordinario dopo la scadenza del contratto assicurativo.
art. 125 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
ulteriori 15 giorni di proroga
in ragione dell’emergenza sanitaria ha prorogato l’operatività dei contratti di assicurazione obbligatoria scaduti o in scadenza nel periodo indicato.
art. 170-bis, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
è richiamato come termine cui si aggiunge la proroga emergenziale prevista dal decreto-legge.
art. 202, comma 1, cod. strada
il trasgressore e’ ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme; tale somma e’ ridotta del 30 per cento se il pagamento e’ effettuato entro cinque giorni
disciplina il pagamento in misura ridotta e la ulteriore riduzione del 30% in caso di tempestivo pagamento entro cinque giorni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle violazioni relative alla circolazione con veicolo sprovvisto di copertura RCA, la sanzione va determinata verificando prima il termine effettivo di scadenza della copertura alla luce di eventuali proroghe normative speciali e poi applicando il regime sanzionatorio dell’art. 193 c.d.s. coerente con la data del rinnovo.
- Se la copertura assicurativa viene riattivata entro quindici giorni dalla scadenza effettiva, trova applicazione il comma 3 dell’art. 193 c.d.s., che riduce alla metà la sanzione prevista dal comma 2.
- Il pagamento in misura ridotta ex art. 202 c.d.s. non coincide con la sanzione base: l’importo indicato nel verbale può riflettere un calcolo distinto e non va confuso con la misura edittale applicabile.
- Il giudice di merito incorre in violazione di legge quando individua la norma sanzionatoria senza una corretta sussunzione della fattispecie concreta nella disciplina applicabile, specie se confonde sanzione edittale e importo dovuto per pagamento agevolato.
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