Cassazione Penale, Ordinanza n. 39330/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito, limitatamente a quanto non modificato dalla Corte di appello sul trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per il reato di falsità in monete o valori di bollo? No: il testo indica una condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p., in relazione all'art. 453 c.p. Il ricorso era fondato su un unico motivo, denunciato come vizio di motivazione sulla responsabilità penale. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era aspecifico e in fatto, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre chiedeva una nuova valutazione delle prove e una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
art. 453 c.p.
Richiamato in rapporto all'art. 455 c.p.; il testo non consente di specificare oltre la funzione del richiamo normativo.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già respinte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- La doglianza è aspecifica quando non evidenzia una reale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.
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