Ordinanza ingiunzione o revoca n. 420 del 28/09/2023
Provvedimento del 28 settembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato per 16 giorni sul proprio portale istituzionale dedicato a VIA-VAS-AIA documenti contenenti dati personali di numerosi lavoratori di Acciaierie d'Italia (ex ILVA) di Taranto, associati anche a numeri di matricola e, per alcuni, all'indicazione di occhiali graduati, quindi a dati relativi alla salute. La pubblicazione è stata ritenuta priva di idonea base giuridica, non conforme ai principi di liceità e minimizzazione e in violazione del divieto di diffusione dei dati sulla salute. Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento, applicato una sanzione pecuniaria di 5.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: pubblicazione online di dati personali e anche dati relativi alla salute dei lavoratori ex ILVA di Taranto sul portale AIA
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: pubblicazione illecita di dati dei lavoratori ex ILVA di Taranto
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la pubblicazione, sul portale istituzionale del Ministero dedicato alle valutazioni e autorizzazioni ambientali (VIA-VAS-AIA), di documenti contenenti dati personali di lavoratori di Acciaierie d'Italia (ex ILVA) di Taranto. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione sindacale e di notizie di stampa.
Origine del procedimento e fatti contestati
Dagli atti è emerso che, nell'ambito della documentazione relativa a controlli e diffide in materia di autorizzazione integrata ambientale, era stato pubblicato un file denominato "Lista C5" contenente elenchi di dispositivi di protezione individuale, con associati nominativi di dipendenti e numeri di matricola. Per una parte degli interessati, il documento riportava anche l'indicazione di occhiali "graduati".
Il Ministero ha riferito che la pubblicazione rientrava negli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 152/2006 per i procedimenti AIA, evidenziando che:
- ISPRA svolge le visite ispettive e trasmette gli esiti all'autorità competente;
- il Ministero pubblica sul portale VAS-VIA-AIA le relazioni e gli esiti dei controlli;
- il documento era stato rimosso appena il fatto era emerso da fonti di stampa;
- la visibilità effettiva sarebbe durata 16 giorni, con quattro download complessivi.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato i principi del GDPR e del Codice privacy applicabili ai soggetti pubblici:
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3 GDPR, nonché art. 2-ter del Codice, per la necessità di una base giuridica prevista dal diritto dell'Unione o nazionale;
- art. 9, par. 2, lett. g) GDPR e art. 2-sexies del Codice per i trattamenti di categorie particolari di dati;
- art. 2-septies, comma 8, del Codice, che vieta la diffusione dei dati relativi alla salute.
Ha inoltre ricordato che la disciplina ambientale consente la pubblicazione degli esiti dei controlli e delle relazioni ispettive, ma non autorizza automaticamente la diffusione online di dati personali non necessari rispetto alle finalità perseguite.
Valutazioni del Garante sulla presenza di dati personali e dati sanitari
L'Autorità ha ritenuto che i dati pubblicati consentissero l'identificazione di numerosi lavoratori, poiché nel file erano presenti nominativi, cognomi e, in diversi casi, numeri di matricola. Ha ritenuto non decisiva la tesi difensiva secondo cui il contesto lavorativo molto ampio avrebbe reso impossibile l'identificazione, osservando che i dati erano comunque associati tra loro in modo sufficiente a rendere i lavoratori identificabili.
Inoltre, l'indicazione di occhiali graduati è stata considerata un dato idoneo a rivelare indirettamente informazioni sullo stato di salute, in quanto espressione di una riduzione della capacità visiva. Per tale ragione, la diffusione di tali dati è stata ritenuta vietata.
Violazioni accertate
Il Garante ha concluso che il Ministero ha effettuato una diffusione illecita di dati personali, in assenza di base giuridica e in violazione dei principi di:
- liceità e correttezza;
- minimizzazione dei dati;
- limitazione della finalità;
- divieto di diffusione dei dati relativi alla salute.
Le norme violate sono state individuate negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), e 9 GDPR, nonché negli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, comma 8, del Codice.
Esito del procedimento, sanzione e pubblicazione
Pur prendendo atto della rimozione tempestiva dei dati e delle misure organizzative avviate dal Ministero, il Garante ha ritenuto il trattamento illecito e non ha disposto ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti.
Ai sensi dell'art. 83, par. 5, GDPR, e degli artt. 58, par. 2, lett. i), 83, par. 3 GDPR e 166 del Codice, il Garante ha applicato:
- una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000;
- la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Nel quantificare la sanzione sono stati considerati, tra l'altro, la delicatezza dei dati coinvolti, la numerosità degli interessati, la brevità della pubblicazione, l'intervento spontaneo del Ministero per rimuovere i dati, la collaborazione dimostrata e l'assenza di precedenti specifici.
Punti principali
Origine della segnalazione e oggetto della pubblicazione
Il procedimento nasce da una segnalazione sindacale e da notizie di stampa circa la presenza, sul portale istituzionale del Ministero dedicato a VIA-VAS-AIA, di un allegato contenente elenchi di dispositivi di sicurezza con nominativi di dipendenti dello stabilimento ex ILVA di Taranto. In particolare, nel file denominato "Lista C5" risultavano associati a nominativi e numeri di matricola anche riferimenti a occhiali di sicurezza, in alcuni casi graduati.
Attività istruttoria e difese del Ministero
Il Ministero ha spiegato che la pubblicazione dei documenti rispondeva agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 152/2006 in materia di AIA, richiamando il ruolo di ISPRA come autorità di controllo e la necessità di rendere pubblici esiti di visite ispettive, diffide e relazioni. Ha inoltre sostenuto che molti dati non erano direttamente identificabili, anche per la vastità dell'organico dello stabilimento, e che l'episodio era stato rapidamente rimosso dal sito dopo la segnalazione.
Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento
Il Garante ha ricordato che i trattamenti da parte di soggetti pubblici devono fondarsi su una norma di legge o di regolamento e rispettare i principi di liceità, correttezza e minimizzazione (artt. 5 e 6 GDPR; art. 2-ter Codice). Ha rilevato che la disciplina ambientale consente la pubblicazione degli esiti dei controlli e delle relazioni ispettive, ma non autorizza la diffusione di dati personali dei lavoratori, specie quando non necessari alle finalità di trasparenza ambientale.
Dati personali e dati relativi alla salute
Secondo il Garante, il file pubblicato conteneva dati personali identificativi dei lavoratori, spesso con nome, cognome e numero di matricola, e per circa 45 interessati anche l'indicazione di occhiali graduati, da cui desumere un'informazione sulla salute, ossia una riduzione della capacità visiva. Tali dati rientrano nelle categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR e, ai sensi dell'art. 2-septies, comma 8, del Codice, non possono essere diffusi.
Esito e sanzione
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dal Ministero per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), e 9 GDPR, nonché degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, comma 8, del Codice. Ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, senza adottare ulteriori misure correttive poiché i dati erano già stati rimossi.
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