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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27128/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di un imputato per tentato furto aggravato, in relazione a un episodio avvenuto nella notte del 23 novembre 2020: i Carabinieri lo avevano visto accovacciato vicino al serbatoio di un autocarro; alla vista dei militari era fuggito, salendo su un'auto con altre due persone; perquisito, era stato trovato con il tappo di una tanica che odorava di benzina; presso il mezzo erano presenti una tanica semipiena e un tubo di gomma inserito nel serbatoio. Con ricorso per cassazione l'imputato deduceva: in via preliminare, l'assenza di querela e quindi un vizio processuale; con il primo motivo, insufficienza della prova indiziaria e motivazione apparente; con il secondo, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo, eccessività del trattamento sanzionatorio e carenza di motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, lamentando anche il mancato esame degli elementi favorevoli allegati dalla difesa.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso solo quanto alla carenza di motivazione sulla mancata applicazione della pena sostitutiva. Ha verificato direttamente gli atti ed ha accertato l'esistenza della querela, respingendo quindi la doglianza preliminare. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla prova indiziaria perché generico e volto a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sull'art. 131-bis c.p., rilevando che la sentenza impugnata aveva già escluso il beneficio in ragione della commissione di più reati della stessa indole, ostativa al riconoscimento. Ha ritenuto infine inammissibile la censura sulla pena nella parte relativa alla misura della sanzione, ma ha accolto la doglianza sul diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, perché la Corte territoriale si era limitata a escludere la 'meritevolezza' del beneficio senza svolgere la necessaria valutazione prognostica sull'idoneità della pena sostitutiva a realizzare la finalità rieducativa. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La motivazione del ricorso è stata esposta nei limiti strettamente necessari secondo la disciplina delle disposizioni di attuazione.

  • art. 152 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al dedotto difetto di querela e alla conseguente improcedibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione del compendio probatorio e degli indizi.

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di proscioglimento per mancanza di querela.

  • art. 520 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla doglianza sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 131-bis c.p.

    La speciale causa di non punibilità è stata esclusa perché l'imputato aveva commesso più reati della stessa indole, circostanza ostativa ai sensi del quinto comma.

  • art. 58 della legge n. 689 del 1981

    Impone una duplice valutazione sulla sostituzione della pena detentiva breve: prima sull'an della sostituzione e poi sul quomodo della pena sostitutiva concretamente applicabile.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato solo nella formulazione tassonomica, non nel testo della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando è dedotto un errore processuale o una questione in rito, la Corte può e deve esaminare direttamente gli atti per verificare la fondatezza della doglianza.
  • La prova indiziaria ha piena dignità probatoria, ma richiede la valutazione analitica dei singoli indizi e una successiva verifica unitaria della loro convergenza verso una ricostruzione univoca dei fatti; il ricorso che si limiti a una critica generica della valutazione di merito è inammissibile.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando il diniego si fondi su una causa ostativa espressamente prevista dalla legge.
  • Ai fini del diniego delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non può limitarsi a rilevare la scarsa meritevolezza dell'imputato o la gravità del fatto, ma deve spiegare in modo specifico perché, in concreto, la pena sostitutiva non sarebbe idonea a perseguire la finalità rieducativa.
  • La valutazione sull'applicazione della pena sostitutiva richiede una prognosi sull'idoneità del trattamento alternativo rispetto al rischio di recidiva e alla funzione rieducativa, non una mera conferma della severità della pena intramuraria.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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