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Sentenza

Sentenza n. 16384/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze definitive del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, recanti la condanna al pagamento di complessivi € 2.020,25 per spese legali distratte in favore dell’avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze definitive e non impugnate del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento di complessivi € 2.020,25 per spese legali, con distrazione in suo favore quale avvocato antistatario. Le sentenze risultavano notificate al Ministero, ma le somme non erano state pagate. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione ai titoli, ordinando il pagamento delle somme liquidate entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che, decorso il termine assegnato e su istanza del creditore, dovrà provvedere all’esecuzione entro i successivi 60 giorni, senza compenso; il dispositivo precisa che agirà senza facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione non adempie a un titolo giudiziale definitivo che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per adempiere.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta e stabilire che questi intervenga dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, anche su istanza del creditore, entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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