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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33384/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della lite mediante la procedura agevolata prevista dall'art. 5 della legge n. 130/2022 e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e, quindi, confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui erano state contestate alla associazione sportiva dilettantistica tributi IRES, IRAP e IVA assumendo la natura di ente commerciale. Il contribuente, costituitosi con controricorso, ha poi depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, allegando domanda di definizione, prova del pagamento e PEC inviata all'Agenzia. L'Ufficio ha aderito all'istanza di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130

    è stata ritenuta idonea a fondare la definizione agevolata della controversia e, dunque, l'estinzione del giudizio

  • Legge 31 agosto 2022, n. 130

    richiamata quale fonte della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione

Massime di principio

  • Quando la parte deposita istanza di estinzione per avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente in cassazione e l'Amministrazione aderisce, la Corte dichiara estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della lite, ove documentata con domanda e prova del pagamento, comporta la cessazione del processo di legittimità relativo all'accertamento impugnato.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto disposto dalla Corte nel provvedimento di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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