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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10499/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto la liberazione anticipata per due semestri: dal 9 maggio 2022 al 9 novembre 2022 e dal 9 maggio 2024 al 9 novembre 2024. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza e il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva respinto il reclamo. Il diniego era motivato, per il primo semestre, dal fatto che il detenuto in regime di detenzione domiciliare non avrebbe risposto al citofono consentendo il controllo delle Forze dell'Ordine; per il secondo semestre, dal rinvenimento di sostanza stupefacente di tipo hashish in un armadietto di suo esclusivo uso all'interno dell'istituto penitenziario. Nel ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse fondato il diniego su mere congetture e non su effettive violazioni di regole comportamentali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riproponesse i medesimi profili già esaminati e motivatamente respinti dal Tribunale di sorveglianza, senza un effettivo confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato e limitandosi a dedurre in modo generico una asserita carenza o illogicità della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • liberazione anticipata

    La decisione riguarda il diniego dei benefici penitenziari per semestri di pena, in presenza di condotte ritenute incompatibili con la valutazione favorevole richiesta per la concessione del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già dedotte in sede di reclamo o appello e già disattese con motivazione puntuale, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere validamente prospettato in forma meramente assertiva o generica, quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo coerente delle ragioni del diniego del beneficio.
  • In tema di liberazione anticipata, la valutazione di meritevolezza può essere negativamente influenzata da condotte incompatibili con il percorso trattamentale, quali la mancata collaborazione ai controlli o la detenzione di sostanze stupefacenti in ambito carcerario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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