Sentenza del 24/02/2016 n. 3606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa alle imposte non versate per gli anni 2000 e 2001, originariamente superiori a un milione di euro e successivamente ridotte dall'Agenzia delle Entrate a 131.284,81 euro mediante sgravi parziali. La contribuente contestava, tra l'altro, la mancata notifica dell'avviso di accertamento e dell'atto di diniego della definizione agevolata prevista dalla legge n. 289 del 2002, nonché il mancato riconoscimento di un credito d'imposta. In Cassazione ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione, ma ha formulato i motivi in modo cumulativo e senza i necessari quesiti di diritto e momenti di sintesi richiesti dalla disciplina allora applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale senza esaminare nel merito le censure fiscali. Ha ritenuto che, essendo la sentenza impugnata soggetta all'art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo avrebbe dovuto contenere uno specifico quesito di diritto oppure un autonomo momento di sintesi per i vizi motivazionali. La ricorrente aveva invece mescolato violazioni di legge e difetti motivazionali, formulando censure generiche e prive dei requisiti formali necessari. Il ricorso incidentale condizionato della concessionaria è stato dichiarato assorbito. La società contribuente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controparti, pari a 6.000 euro oltre accessori per ciascuna, oltre agli esborsi dovuti alla S. Sicilia S.p.A.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter
Disciplinano i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali. Nel caso concreto la controversia tra le parti riguardava una liquidazione automatizzata, per la quale la CTR ha ritenuto non necessario un previo avviso di accertamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la riscossione delle somme risultanti dalla liquidazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Disciplina una forma di definizione agevolata dei tributi. La contribuente sosteneva di averne beneficiato, ma l'Amministrazione aveva rilevato il pagamento solo parziale delle somme dovute.
Legge n. 241 del 1990, art. 7
Riguarda l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; la disposizione era stata invocata dalla contribuente in relazione agli atti della riscossione.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5
Prevede garanzie procedimentali e obblighi informativi a tutela del contribuente. La relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I motivi soggetti alla disciplina transitoria dovevano essere corredati da uno specifico quesito di diritto o, per i vizi motivazionali, da un autonomo momento di sintesi.
La norma imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione chiara e separata della regola giuridica contestata e di quella ritenuta corretta, oppure l'individuazione precisa del fatto controverso e decisivo rispetto al quale la motivazione era omessa, insufficiente o contraddittoria.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi tassativi del ricorso per cassazione. Le censure devono essere specifiche e non possono confondere in modo indistinto violazioni di legge e vizi della motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente il principio di specificità: ogni censura deve essere ricondotta a uno specifico motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.
- Quando la disciplina processuale applicabile richiede quesiti di diritto o momenti di sintesi, la loro omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso senza alcun esame del merito.
- Non è corretto cumulare nello stesso motivo violazioni di legge, omessa motivazione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione senza separare chiaramente i diversi profili.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente le censure formulate in modo confuso né a sostituirsi alla parte nella redazione dei quesiti.
- Nei controlli automatizzati delle dichiarazioni, l'Amministrazione può procedere alla riscossione sulla base degli importi risultanti dalla dichiarazione senza necessariamente notificare un previo avviso di accertamento, salvo specifiche contestazioni che richiedano un'attività valutativa ulteriore.
- La definizione agevolata produce effetti solo se il contribuente rispetta integralmente le condizioni e i pagamenti previsti dalla legge; il pagamento parziale può impedire il perfezionamento del beneficio.
- La mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare un credito d'imposta o altro beneficio fiscale può comportare il rigetto della relativa pretesa, soprattutto quando la questione non viene adeguatamente documentata nei gradi di merito.
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