Sentenza n. 1340/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento Arpae n. -OMISSIS- del 26/05/2022 con il seguente oggetto <Art. 242 e art. 245 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Sito contaminato "Area impiantistica -OMISSIS-", ubicato nel Comune di Modena (MO), -OMISSIS-. Individuazione del Responsabile della Contaminazione ai sensi dell'art. 244, comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Esiti istruttoria ricerca del responsabile>, spedito via PEC ad -OMISSIS- in data 12.7.2022; - per quanto occorrer possa, dei verbali della conferenza di servizi svoltasi in data 18.3.2020; e per il risarcimento del danno per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di individuazione della società quale responsabile della contaminazione di un sito e di imposizione degli obblighi di bonifica ai sensi del d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui Arpae l'ha individuata quale responsabile della contaminazione di un'area impiantistica comprendente discariche e le ha imposto di provvedere agli interventi previsti dal titolo V del d.lgs. 152/2006. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina speciale sulle discariche prevista dal d.lgs. 36/2003, sostenendo che essa avrebbe dovuto prevalere sulla disciplina generale del d.lgs. 152/2006. Ha inoltre contestato la propria responsabilità ex lege, affermando di essere succeduta soltanto per incorporazione o conferimento d'azienda e che i debiti pregressi sarebbero rimasti a carico del precedente soggetto e, in definitiva, del Comune di Modena. Ha dedotto altresì che l'art. 244 del d.lgs. 152/2006 consentirebbe di individuare soltanto il soggetto che ha causalmente cagionato l'inquinamento, non chi sostenga i costi della bonifica. In ulteriore subordine, ha lamentato che Arpae avrebbe dovuto considerare la responsabilità solidale del Comune di Modena, originario gestore delle discariche. Infine, ha negato una responsabilità contrattuale, sostenendo che i contratti relativi alla gestione del sito non avrebbero trasferito su di essa obblighi di bonifica per le discariche realizzate e gestite dal precedente soggetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi connessi. Ha rilevato che l'istruttoria di Arpae aveva accertato una perdurante contaminazione delle acque di falda, con superamenti delle concentrazioni soglia per boro e arsenico, ulteriori criticità e la presenza di cloruro di vinile monomero oltre soglia. Le relazioni tecniche avevano inoltre evidenziato l'inefficacia delle misure di contenimento adottate durante la gestione della ricorrente e un incremento di boro riconducibile a un trafilamento di percolato verificatosi in tale periodo. La responsabilità, pertanto, non era riferibile soltanto all'originario evento inquinante, ma anche alla successiva gestione del sito: l'omessa adozione di misure efficaci, con diffusione e aggravamento della contaminazione, costituiva autonoma fonte di responsabilità del gestore. La qualificazione dell'area come sito contaminato giustificava l'applicazione della disciplina generale del d.lgs. 152/2006, senza che la disciplina speciale delle discariche escludesse gli obblighi derivanti dalla contaminazione accertata. Il provvedimento è stato ritenuto congruamente motivato e immune dai vizi dedotti. Il TAR ha aggiunto che l'obbligo di bonifica, quale onere reale inerente all'attività e al sito conferito, gravava comunque ope legis sulla società gestore, tenuta a garantirne la conformità ambientale. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per l'infondatezza dell'impugnazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori in favore di Arpae; le spese nei confronti del Comune di Modena sono state compensate.
Norme richiamate
art. 242 d.lgs. 152/2006
Disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati; il giudice la considera applicabile alla vicenda in ragione della qualificazione dell'area come sito contaminato.
art. 244 d.lgs. 152/2006
Consente l'individuazione del responsabile della contaminazione e l'imposizione degli obblighi di bonifica; la responsabilità può derivare anche dalla successiva gestione che abbia causato la diffusione o l'aggravamento della contaminazione.
art. 245 d.lgs. 152/2006
Richiamato nel provvedimento impugnato nell'ambito della disciplina degli obblighi connessi alla contaminazione del sito.
d.lgs. 36/2003
La disciplina speciale delle discariche non esclude l'applicazione del d.lgs. 152/2006 quando l'area sia qualificata come sito contaminato e la responsabilità riguardi anche la successiva gestione e l'aggravamento della contaminazione.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prevalenza della disciplina sulle discariche; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 182 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle discariche; non impedisce, secondo il giudice, l'applicazione della disciplina sui siti contaminati.
art. 2560 c.c.
Invocato dalla ricorrente per escludere il trasferimento dei debiti pregressi con il conferimento o la successione d'azienda; la questione non conduce all'annullamento, poiché la responsabilità deriva anche dalla gestione successiva del sito e dall'obbligo di bonifica gravante sul gestore.
art. 1321 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione dei contratti e l'asserita responsabilità ex contractu; la censura è stata respinta.
art. 2 T.U. 2578/1925
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità del Comune quale originario gestore; la mancata individuazione del Comune non ha inciso sulla legittimità dell'individuazione della società come responsabile anche per la gestione successiva.
Massime di principio
- Quando un'area è qualificata come sito contaminato, l'applicazione della disciplina generale del titolo V del d.lgs. 152/2006 non è esclusa dalla disciplina speciale sulle discariche prevista dal d.lgs. 36/2003.
- La responsabilità per la contaminazione può derivare non solo dall'evento originario di inquinamento, ma anche dalla successiva gestione del sito, quando l'omessa adozione di misure efficaci determini la diffusione o l'aggravamento della contaminazione.
- Il gestore di un sito contaminato può essere individuato come responsabile sulla base di autonome criticità verificatisi durante la gestione, anche indipendentemente dalla responsabilità per l'originario conferimento o per la realizzazione della discarica.
- L'obbligo di bonifica, quale onere reale inerente all'attività e al sito contaminato, grava ope legis sul soggetto gestore tenuto a garantirne la conformità ambientale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →