Sentenza del 10/03/2017 n. 6176 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva confermato il parziale accoglimento del ricorso della società contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003. I motivi riguardavano, da un lato, l'insufficiente motivazione sulla rettifica dei ricavi basata sulla percentuale di ricarico, nonostante l'Ufficio avesse contestato la regolare tenuta della contabilità e indicato specifici elementi di inattendibilità; dall'altro, l'insufficiente motivazione sulle riprese relative a IRAP, perdite su crediti e deducibilità di determinate spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha ritenuto che la C.T.R. avesse omesso di esaminare concretamente le contestazioni dell'Ufficio sulla contabilità e sulla percentuale di ricarico, limitandosi a escludere genericamente l'abnormità dello scostamento. Ha inoltre rilevato che la C.T.R. non aveva spiegato le ragioni del rigetto delle censure relative a IRAP, perdite su crediti e spese deducibili, né poteva validamente motivare per relationem richiamando genericamente la decisione di primo grado. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento induttivo in presenza di elementi che rendano inattendibili le scritture contabili.
La regolare tenuta formale della contabilità non impedisce automaticamente l'accertamento induttivo. Il giudice deve valutare concretamente gli elementi forniti dall'Amministrazione finanziaria per dimostrare l'inattendibilità o l'incongruenza delle risultanze contabili.
Art. 366-bis c.p.c.
Momento di sintesi richiesto per i motivi relativi all'insufficiente motivazione, applicabile ratione temporis.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina previgente, la censura di insufficiente motivazione doveva essere accompagnata da una specifica sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
La sentenza è censurabile quando omette di esaminare elementi decisivi o presenta una motivazione talmente carente da impedire il controllo sul percorso logico seguito dal giudice.
D.L. n. 193 del 2006
La nuova disciplina non concerne gli avvisi di accertamento, ma solo le cartelle di pagamento.
La disciplina sopravvenuta non può essere applicata agli avvisi di accertamento oggetto della controversia quando riguarda esclusivamente la fase della riscossione mediante cartella.
Massime di principio
- In materia tributaria, una contabilità formalmente regolare non è di per sé sufficiente a escludere l'accertamento induttivo: l'Amministrazione deve però indicare elementi concreti e il giudice deve esaminarli specificamente.
- Una sentenza d'appello deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché li accoglie o li respinge; un richiamo generico alla motivazione di primo grado non è sufficiente.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello individua chiaramente la decisione richiamata, ne recepisce il contenuto essenziale e dimostra di aver esaminato le contestazioni formulate in appello.
- Per le deduzioni fiscali relative a perdite su crediti e costi, il contribuente deve fornire la documentazione e le condizioni richieste dalla legge; parallelamente, l'Ufficio deve motivare in modo puntuale il recupero a tassazione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione nel merito: annulla la sentenza viziata e rimette la causa a un diverso collegio, che dovrà riesaminare le questioni secondo i principi indicati dalla Corte.
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