Cassazione Civile, Sentenza n. 121/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da Banca Popolare di Milano per decorso del termine annuale; dedotta questione sulla sospensione dei termini nel periodo feriale e sulla possibile applicazione dell'art. 36-bis della legge fallimentare rispetto al procedimento di determinazione delle spese a carico del creditore dopo revoca del fallimento
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che nel precedente corso del giudizio era ormai definito che il decreto del giudice delegato era stato adottato secondo la previgente normativa fallimentare (art. 21/25 l. fall. e reclamo ex art. 26 l. fall.) anteriore al d.lgs. 5/2006; ha ritenuto che il reclamo, riguardando la regolazione delle spese a seguito di revoca, ha funzione sostitutiva di opposizione agli atti esecutivi e pertanto è sottratto alla sospensione feriale ai sensi dell'art. 3 l. 742/1969; ne consegue che il ricorso in riassunzione era tardivo e il gravame va respinto. Condanna della ricorrente alle spese di cassazione
Norme richiamate
art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742
Esclude la sospensione feriale dei termini per le opposizioni agli atti esecutivi e, per analogia/funzione sostitutiva, per quei reclami endofallimentari che svolgono la stessa funzione delle opposizioni all'esecuzione
art. 36-bis legge fallimentare (introdotto dal d.lgs. 5/2006)
Norma speciale volta ad accelerare alcuni procedimenti endofallimentari e a escludere la sospensione feriale; non può essere applicata retroattivamente se la procedura è disciplinata dalla previgente normativa e il fatto generatore risale a prima dell'entrata in vigore
art. 147 decreto legislativo n. 115/2002
Disciplina del procedimento per l'addebito delle spese e del compenso del curatore in caso di revoca del fallimento; in linea di principio soggetto alla disciplina ordinaria e alle regole sulla sospensione, salvo che non ricorra la funzione sostitutiva dell'opposizione che ne esclude la sospensione
art. 26 legge fallimentare
Prevede il rimedio di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato; quando il reclamo è esercitato nei confronti di provvedimenti che hanno funzione sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione, si applica l'eccezione alla sospensione feriale
art. 25 (e previgente art. 21) legge fallimentare
Norme che regolano i provvedimenti del giudice delegato (tra cui la quantificazione delle spese); il procedimento che ne deriva, se regolato dalla previgente normativa, va valutato secondo quella disciplina
artt. 615 e 617 cod. proc. civ.
Rimedi tipici per contestare provvedimenti del giudice dell'esecuzione o atti esecutivi; la giurisprudenza assimila a tali rimedi i reclami endofallimentari che svolgono analoga funzione
art. 92 ord. giud.
Richiamato dall'art. 3 della legge 742/1969 quale riferimento normativo per l'eccezione alla sospensione feriale
art. 111 Cost.
Richiamata come parametro costituzionale relativo al giusto processo e quindi alla corretta applicazione delle norme processuali, ma non determinante sull'esito della controversia nel caso di specie
Massime di principio
- La qualificazione del procedimento (se disciplinato dalla previgente normativa fallimentare o dalla normativa successiva) è essenziale: norme introdotte successivamente non si applicano retroattivamente se il procedimento è riconducibile alla normativa anteriore.
- I reclami endofallimentari vanno esaminati nella loro funzione concreta: se sostituiscono le opposizioni agli atti esecutivi, sono sottratti alla sospensione feriale prevista per il periodo estivo (art. 3 legge 742/1969).
- Il giudicato interno già formatosi sulle caratteristiche del procedimento vincola le valutazioni successive e deve essere rispettato dal giudice che decide in fase di rinvio.
- Per determinare la decorrenza e l'ammissibilità di una riassunzione conta la disciplina applicabile al procedimento e non solo la data di notifica dell'atto; anche una notifica anticipata può essere inutile se il termine è soggetto a regole di esclusione dalla sospensione.
- In casi ambigui, valutare la natura sostanziale del provvedimento (es. liquidazione spese, esecutività del progetto di ripartizione) per stabilire se la sua impugnazione abbia funzione analoga all'opposizione esecutiva e quindi beneficiare dell'eccezione alla sospensione feriale.
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