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Ordinanza

Ordinanza n. 2117/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli del 02.07.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti;

Giustizia amministrativa202604363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime e allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro il termine assegnato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società concessionaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la diffida comunale del 2 luglio 2026, nonché gli atti presupposti costituiti da una deliberazione della Giunta comunale del 1 aprile 2025 e dalla deliberazione della Giunta comunale del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. La ricorrente ha contestato, nei limiti della lesività, l’imposizione dell’obbligo di liberare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi prima dell’approvazione definitiva e dell’effettiva operatività del piano. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. Il Collegio ha ritenuto impregiudicato l’esame di tale eccezione e non ha definito nella fase cautelare i complessi e tecnici motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il periculum in mora nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’obbligo di rilasciare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare. Ha inoltre considerato che la diffida riguarda arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha sospeso temporaneamente l’efficacia del provvedimento fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. L’esame del fumus e dell’eccezione preliminare di inammissibilità è stato rinviato alla fase di merito, ritenuta necessaria in ragione della complessità e tecnicità delle questioni. È stata rimessa al Presidente della sezione la fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare incidentale è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando l’esecuzione di una diffida amministrativa impone il rilascio di un’area e il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine ravvicinato collocato nel pieno della stagione balneare, può sussistere un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’atto.
  • In presenza di questioni di legittimità complesse e tecniche, il giudice cautelare può accogliere provvisoriamente la domanda sulla base del periculum in mora, riservando l’esame dell’eccezione di inammissibilità e del fumus alla fase di merito.
  • La sospensione cautelare può essere limitata temporalmente e cessare entro una data determinata, individuata mediante il bilanciamento tra l’interesse del privato alla continuità dell’attività e l’interesse pubblico alla disponibilità e al governo dell’area demaniale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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